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Testo
<blockquote data-quote="Salatino" data-source="post: 480651" data-attributes="member: 63328"><p>Pero' ho trovato questa sentenza del Tribunale di Monza del 27/12/2011 che cita testualmente:</p><p></p><p>Il diritto reale di abitazione, nel caso in specie, non e' stato, pero', trascritto e quindi non e' opponibile ai terzi creditori, che hanno trascritto il pignoramento sulla quota del coerede. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato la necessita' della trascrizione ai fini dell'opponibilita' dell'acquisto del legato ex lege al terzo avente causa dell'erede, in applicazione della regola di cui all'art.2644 c.c (cass n 1909/1995; in tal senso anche T BO 30/8/2008) o del combinato disposto degli artt.2648 e 534 c.c (Cass</p><p>10014/2003).</p><p>L'art.2648 c.c. va interpretato come comprensivo di qualunque forma di acquisto mortis causa, quindi anche del legato ex lege.</p><p>Se non viene trascritto, il diritto di abitazione non e' opponibile ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell'atto da cui il diritto di abitazione discende.</p><p>Quanto al titolo idoneo alla trascrizione, in assenza di testamento, paiono idonei sia il certificato di denunciata successione che la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l'operare ex lege del secondo comma dell'art.540 c.c."</p><p></p><p>Poi continua, dicendo </p><p>"Come previsto espressamente dal testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, la trascrizione della denuncia di successione non rileva ai fini civilistici (cfr art.5 d.lg 31/10/1990 n 347, secondo il quale: 2 la trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione").</p><p> Che significa?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Salatino, post: 480651, member: 63328"] Pero' ho trovato questa sentenza del Tribunale di Monza del 27/12/2011 che cita testualmente: Il diritto reale di abitazione, nel caso in specie, non e' stato, pero', trascritto e quindi non e' opponibile ai terzi creditori, che hanno trascritto il pignoramento sulla quota del coerede. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato la necessita' della trascrizione ai fini dell'opponibilita' dell'acquisto del legato ex lege al terzo avente causa dell'erede, in applicazione della regola di cui all'art.2644 c.c (cass n 1909/1995; in tal senso anche T BO 30/8/2008) o del combinato disposto degli artt.2648 e 534 c.c (Cass 10014/2003). L'art.2648 c.c. va interpretato come comprensivo di qualunque forma di acquisto mortis causa, quindi anche del legato ex lege. Se non viene trascritto, il diritto di abitazione non e' opponibile ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell'atto da cui il diritto di abitazione discende. Quanto al titolo idoneo alla trascrizione, in assenza di testamento, paiono idonei sia il certificato di denunciata successione che la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l'operare ex lege del secondo comma dell'art.540 c.c." Poi continua, dicendo "Come previsto espressamente dal testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, la trascrizione della denuncia di successione non rileva ai fini civilistici (cfr art.5 d.lg 31/10/1990 n 347, secondo il quale: 2 la trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione"). Che significa? [/QUOTE]
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