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Testo
<blockquote data-quote="Salatino" data-source="post: 480656" data-attributes="member: 63328"><p>[cut] </p><p>>> Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost. degli artt. 813, 2643, 2648 e 2660 c.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione; premesso che l'art. 2648 c.c. prescrive la trascrizione dell'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto dei diritti enunciati all'ar. 2643 c.c., nn. 1, 2, 3 e 4 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto, ne consegue, non facendo distinzione la norma ora menzionata tra legato testamentario e legato "ex lege", che il legatario ex art. 540 c.c. che non voglia essere pregiudicato nei confronti degli acquirenti dell'immobile su cui vanta il legato suddetto o di una sua porzione, deve trascrivere il legato stesso in modo che il suo diritto sia opponibile a costoro in forza del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c..</p><p>La censura è infondata. La sentenza impugnata ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione, trattandosi di un diritto che nasce per il solo fatto dell'esistenza di un coniuge superstite e di una dimora familiare, ed è escluso dalla elencazione tassativa contenuta nell'art. 2643 c.c.. In proposito è sufficiente rilevare che tale diritto si configura come un legato "ex lege" che viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 c.c., comma 2), al momento dell'apertura della successione (Cass. 10- 3-1987 n. 2474; Cass. 6-4-2000 n. 4329); poiché il legatario, quindi, acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando (Cass. 24-6-2003 n. 10014), non si pone in radice un problema di conflitto (da risolvere in base alle norme sulla trascrizione) tra tale diritto ed il diritto del B. relativo alla sua quota di comproprietà del suddetto immobile acquistato all'asta fallimentare. <<</p><p></p><p>Bene!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Salatino, post: 480656, member: 63328"] [cut] >> Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost. degli artt. 813, 2643, 2648 e 2660 c.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione; premesso che l'art. 2648 c.c. prescrive la trascrizione dell'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto dei diritti enunciati all'ar. 2643 c.c., nn. 1, 2, 3 e 4 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto, ne consegue, non facendo distinzione la norma ora menzionata tra legato testamentario e legato "ex lege", che il legatario ex art. 540 c.c. che non voglia essere pregiudicato nei confronti degli acquirenti dell'immobile su cui vanta il legato suddetto o di una sua porzione, deve trascrivere il legato stesso in modo che il suo diritto sia opponibile a costoro in forza del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c.. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione, trattandosi di un diritto che nasce per il solo fatto dell'esistenza di un coniuge superstite e di una dimora familiare, ed è escluso dalla elencazione tassativa contenuta nell'art. 2643 c.c.. In proposito è sufficiente rilevare che tale diritto si configura come un legato "ex lege" che viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 c.c., comma 2), al momento dell'apertura della successione (Cass. 10- 3-1987 n. 2474; Cass. 6-4-2000 n. 4329); poiché il legatario, quindi, acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando (Cass. 24-6-2003 n. 10014), non si pone in radice un problema di conflitto (da risolvere in base alle norme sulla trascrizione) tra tale diritto ed il diritto del B. relativo alla sua quota di comproprietà del suddetto immobile acquistato all'asta fallimentare. << Bene! [/QUOTE]
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