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Ripartizione canone di locazione in caso di compravendita
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Testo
<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 720175" data-attributes="member: 82466"><p>il passaggio ,ossia la successione della posizione contrattuale inerente il contratto di locazione dell'immobile (dal vecchio al nuovo locatore) si verifica - ai sensi dell'art. 1602 cod. civ. - <em>"dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione"</em></p><p></p><p>visto il chiaro testo di legge, la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidatissima nello stabilire il subentro dal momento dell'acquisto (e, quindi, con effetto <em>ex nunc,</em> e non <em>ex tunc </em>od altro) </p><p></p><p>se vuoi cercare, vedi ,ad es., Corte Cass. 11 maggio 1965 n.898, Corte Cass. 27 novembre 1984 n.6142,Corte Cass. 19 giugno 2001 n.8329</p><p></p><p>come ti è già stato sopra precisato ,quindi, se il momento in cui si è verificata la vicenda traslativa non dovesse coincidere proprio con la scadenza della rata di canone ,occorrerà ripartire la relativa somma <em>ratione temporis </em>tra autore e successore nel diritto a titolo particolare </p><p></p><p>ciò, ovviamente, salvo che le parti contraenti si mettano d'accordo in una maniera diversa, oppure che il notaio - con il consenso delle parti, in un'ottica di bonario convincimento e per il buon fine dell'operazione - mediante apposita clausola contrattuale convinca i contraenti a fissare l'effetto reale della compravendita ,ad es., al 31 gennaio 2022, anche se la stipula dell'atto sarà avvenuta il 20 gennaio</p><p></p><p>attenzione: </p><p>l'acquirente dovrà ricevere dalla parte venditrice tutta la documentazione relativa alla locazione, l'eventuale offerta di prelazione, eventuali garanzie di terzi e,soprattutto, il <strong>deposito cauzionale </strong>effettuato a suo tempo dal conduttore, a pena di complicazioni al momento di cessazione del rapporto locativo</p><p></p><p>anche circa questi ultimi aspetti (garanzie e deposito) ci si potrà regolare in almeno due modi diversi, coinvolgendo - ove necessario - anche il conduttore</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 720175, member: 82466"] il passaggio ,ossia la successione della posizione contrattuale inerente il contratto di locazione dell'immobile (dal vecchio al nuovo locatore) si verifica - ai sensi dell'art. 1602 cod. civ. - [I]"dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione"[/I] visto il chiaro testo di legge, la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidatissima nello stabilire il subentro dal momento dell'acquisto (e, quindi, con effetto [I]ex nunc,[/I] e non [I]ex tunc [/I]od altro) se vuoi cercare, vedi ,ad es., Corte Cass. 11 maggio 1965 n.898, Corte Cass. 27 novembre 1984 n.6142,Corte Cass. 19 giugno 2001 n.8329 come ti è già stato sopra precisato ,quindi, se il momento in cui si è verificata la vicenda traslativa non dovesse coincidere proprio con la scadenza della rata di canone ,occorrerà ripartire la relativa somma [I]ratione temporis [/I]tra autore e successore nel diritto a titolo particolare ciò, ovviamente, salvo che le parti contraenti si mettano d'accordo in una maniera diversa, oppure che il notaio - con il consenso delle parti, in un'ottica di bonario convincimento e per il buon fine dell'operazione - mediante apposita clausola contrattuale convinca i contraenti a fissare l'effetto reale della compravendita ,ad es., al 31 gennaio 2022, anche se la stipula dell'atto sarà avvenuta il 20 gennaio attenzione: l'acquirente dovrà ricevere dalla parte venditrice tutta la documentazione relativa alla locazione, l'eventuale offerta di prelazione, eventuali garanzie di terzi e,soprattutto, il [B]deposito cauzionale [/B]effettuato a suo tempo dal conduttore, a pena di complicazioni al momento di cessazione del rapporto locativo anche circa questi ultimi aspetti (garanzie e deposito) ci si potrà regolare in almeno due modi diversi, coinvolgendo - ove necessario - anche il conduttore [/QUOTE]
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