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Riparto TASI: pluralità locatori e conduttori
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 443929" data-attributes="member: 31598"><p>Tra detentori, ossia coloro che utilizzano l’immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale (ad es. conduttori) e possessori (proprietari-locatori) non esiste solidarietà, poiché a ciascuna di queste categorie di contribuenti corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, in sostanza il possessore non risponde per il detentore (Legge n°147/2013, art. 1, co. 671). Il locatore, in linea di principio, non potrebbe liberare il locatario, semplicemente versando il 100% dell’imposta dovuta poiché – in questa eventualità – si determinerebbe, da un lato, una posizione creditoria (in capo al locatario) e dall’altro una violazione tributaria (in capo al locatore).</p><p></p><p>C’è da dire, però, che anche se il regolamento municipale non lo disciplina, detentore e possessore potrebbero sottoscrivere un accordo in cui il possessore si fa carico dell’altrui debito (a patto che la durata dell’utilizzo da parte del detentore sia superiore ai 6 mesi e in presenza di superamento della soglia dell’importo minimo di versamento stabilito dal Comune: lo standard è di 12 euro), dandone preventiva comunicazione al Comune, ma ciò non libererebbe comunque il detentore originario. L’articolo 8 (<em>Tutela dell’integrità patrimoniale</em>) della legge n°212/2000, al comma 2, prevede, infatti, che “<em>è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui” </em>ma precisa<em> “senza liberazione del contribuente originario</em>”. Ciò significa che, in caso di versamento parziale della quota dovuta dal locatario, il Comune potrà richiedere la differenza solo a lui e non al locatore (scatta la suindicata regola generale, ossia il meccanismo di non solidarietà).</p><p></p><p>Diversamente, la solidarietà nell’assolvimento dell’imposta è piena tra detentori, da un lato, e tra possessori, dall’altro. In quest’ultimo caso, ciascuno dei comproprietari calcolerà l’imposta autonomamente sulla propria quota di possesso (utilizzando - in caso di possessori non occupanti l’abitazione - se deliberate, le aliquote TASI previste per gli altri immobili). Resta inteso che, in caso di mancato o insufficiente versamento, il Comune potrà chiedere la differenza a sua totale discrezione nei riguardi di alcuni o di tutti i comproprietari, senza rilevare il soggetto al quale la violazione è imputabile. L’esistenza della solidarietà comporta che i possessori possono scegliere – al fine di scongiurare le insorgenze di violazioni fiscali, a cui poc’anzi si accennava - anche il pagamento unitario della TASI da parte solo di uno degli obbligati. In questo caso (lo stesso discordo vale anche per i detentori), il pagamento dell’intera cifra da parte di uno dei debitori solidali libera tutti gli altri.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 443929, member: 31598"] Tra detentori, ossia coloro che utilizzano l’immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale (ad es. conduttori) e possessori (proprietari-locatori) non esiste solidarietà, poiché a ciascuna di queste categorie di contribuenti corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, in sostanza il possessore non risponde per il detentore (Legge n°147/2013, art. 1, co. 671). Il locatore, in linea di principio, non potrebbe liberare il locatario, semplicemente versando il 100% dell’imposta dovuta poiché – in questa eventualità – si determinerebbe, da un lato, una posizione creditoria (in capo al locatario) e dall’altro una violazione tributaria (in capo al locatore). C’è da dire, però, che anche se il regolamento municipale non lo disciplina, detentore e possessore potrebbero sottoscrivere un accordo in cui il possessore si fa carico dell’altrui debito (a patto che la durata dell’utilizzo da parte del detentore sia superiore ai 6 mesi e in presenza di superamento della soglia dell’importo minimo di versamento stabilito dal Comune: lo standard è di 12 euro), dandone preventiva comunicazione al Comune, ma ciò non libererebbe comunque il detentore originario. L’articolo 8 ([I]Tutela dell’integrità patrimoniale[/I]) della legge n°212/2000, al comma 2, prevede, infatti, che “[I]è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui” [/I]ma precisa[I] “senza liberazione del contribuente originario[/I]”. Ciò significa che, in caso di versamento parziale della quota dovuta dal locatario, il Comune potrà richiedere la differenza solo a lui e non al locatore (scatta la suindicata regola generale, ossia il meccanismo di non solidarietà). Diversamente, la solidarietà nell’assolvimento dell’imposta è piena tra detentori, da un lato, e tra possessori, dall’altro. In quest’ultimo caso, ciascuno dei comproprietari calcolerà l’imposta autonomamente sulla propria quota di possesso (utilizzando - in caso di possessori non occupanti l’abitazione - se deliberate, le aliquote TASI previste per gli altri immobili). Resta inteso che, in caso di mancato o insufficiente versamento, il Comune potrà chiedere la differenza a sua totale discrezione nei riguardi di alcuni o di tutti i comproprietari, senza rilevare il soggetto al quale la violazione è imputabile. L’esistenza della solidarietà comporta che i possessori possono scegliere – al fine di scongiurare le insorgenze di violazioni fiscali, a cui poc’anzi si accennava - anche il pagamento unitario della TASI da parte solo di uno degli obbligati. In questo caso (lo stesso discordo vale anche per i detentori), il pagamento dell’intera cifra da parte di uno dei debitori solidali libera tutti gli altri. [/QUOTE]
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