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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 446091" data-attributes="member: 31598"><p>La tua domanda è interessante, in quanto mette in luce alcune criticità dell’impianto TASI. La presenza dell’inquilino nella struttura della TASI – finalizzata a tassare anche l’utilizzatore dell’immobile - è foriera di diverse criticità applicative. Un problema che il Ministero dell’Economia non ha analizzato nelle FAQ pubblicate il 3 giugno scorso, è cosa succede in presenza di applicazione di aliquote diverse da parte dei soggetti passivi (a puro titolo esemplificativo, aliquota ordinaria TASI = 0,8 per mille e aliquota ridotta TASI = 0,5 per mille)</p><p></p><p>Si è detto sopra che c’è un’assoluta autonomia tributaria tra possessore e occupante (no solidarietà tra i due soggetti), ma la quota TASI a carico del detentore, si calcola con le regole applicabili al possessore (è su di lui, infatti, che ricade l’obbligo della dichiarazione comunale ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IMU/TASI). La ripartizione per quota è su un’unica aliquota: due aliquote diverse modificherebbero il calcolo dell’imposta complessiva, per cui la questione si dovrebbe risolvere determinando l’importo complessivo rispetto all’aliquota riferibile al possessore (da qui la necessità che il detentore debba accertarsi dell’aliquota applicata dal possessore).</p><p></p><p>Ne deriverebbe l’assurda conclusione che l’inquilino, se il proprietario non presenta l’autocertificazione, deve applicare anche lui l’aliquota ordinaria, potendo venire sanzionato da parte dell’ente locale se dal calcolo risultasse un importo maturato per la quota a suo carico riferita all’aliquota del soggetto possessore inferiore a quello dovuto (nell’esempio proposto: integrazione aliquota TASI dello 0,3 per mille = 0,8 – 0,5).</p><p></p><p>Tuttavia, considerata la condizione di indeterminatezza normativa, la questione potrebbe dare origine a difformità di trattamento e controversie non solo nei confronti dell’ente impositore, ma tra gli stessi soggetti passivi (con rivalsa a cascata). Per sanare l’incertezza su questo e altri casi di specie, sarebbe necessario un chiaro intervento normativo, in quanto le attuali indicazioni ministeriali risultano essere carenti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 446091, member: 31598"] La tua domanda è interessante, in quanto mette in luce alcune criticità dell’impianto TASI. La presenza dell’inquilino nella struttura della TASI – finalizzata a tassare anche l’utilizzatore dell’immobile - è foriera di diverse criticità applicative. Un problema che il Ministero dell’Economia non ha analizzato nelle FAQ pubblicate il 3 giugno scorso, è cosa succede in presenza di applicazione di aliquote diverse da parte dei soggetti passivi (a puro titolo esemplificativo, aliquota ordinaria TASI = 0,8 per mille e aliquota ridotta TASI = 0,5 per mille) Si è detto sopra che c’è un’assoluta autonomia tributaria tra possessore e occupante (no solidarietà tra i due soggetti), ma la quota TASI a carico del detentore, si calcola con le regole applicabili al possessore (è su di lui, infatti, che ricade l’obbligo della dichiarazione comunale ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IMU/TASI). La ripartizione per quota è su un’unica aliquota: due aliquote diverse modificherebbero il calcolo dell’imposta complessiva, per cui la questione si dovrebbe risolvere determinando l’importo complessivo rispetto all’aliquota riferibile al possessore (da qui la necessità che il detentore debba accertarsi dell’aliquota applicata dal possessore). Ne deriverebbe l’assurda conclusione che l’inquilino, se il proprietario non presenta l’autocertificazione, deve applicare anche lui l’aliquota ordinaria, potendo venire sanzionato da parte dell’ente locale se dal calcolo risultasse un importo maturato per la quota a suo carico riferita all’aliquota del soggetto possessore inferiore a quello dovuto (nell’esempio proposto: integrazione aliquota TASI dello 0,3 per mille = 0,8 – 0,5). Tuttavia, considerata la condizione di indeterminatezza normativa, la questione potrebbe dare origine a difformità di trattamento e controversie non solo nei confronti dell’ente impositore, ma tra gli stessi soggetti passivi (con rivalsa a cascata). Per sanare l’incertezza su questo e altri casi di specie, sarebbe necessario un chiaro intervento normativo, in quanto le attuali indicazioni ministeriali risultano essere carenti. [/QUOTE]
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