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Testo
<blockquote data-quote="Natalia Vincitrice" data-source="post: 160321" data-attributes="member: 33880"><p>Prima di tutto bisogna chiarire di che cosa si tratta esattamente: di recesso del conduttore o della risoluzione del contratto.</p><p>In tema di<span style="color: #FF0000"> risoluzione</span>, l'art. 5 della L. 392/1978 stabilisce che il contratto si risolve per inadempienze da parte del conduttore, quando quest'ultimo:</p><p>1.non abbia ancora versato il canone decorsi venti giorni dalla scadenza</p><p>2.non abbia pagato nel termine previsto gli oneri accessori, quando, però, l'importo non pagato è superiore a quello di due mensilità del canone</p><p>3.il conduttore faccia un uso diverso dell'immobilerispetto a quello stabilito. In quest'ultimo caso, il locatore deve chiedere la risoluzione entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, altrimenti, si applicherà il regime giurudicoriferito alla nuova destinazione</p><p></p><p></p><p></p><p>Qunto al recesso del conduttore:</p><p>l'art. 4 della L.392/1978 prevede che il <span style="color: #FF0000">recesso</span> può essere: convenzionale, se le parti hanno inserito nel contratto una clausola che consenta al conduttore di recedere indipendentemente da una giusta causa;</p><p>oppure legale, quando è consentito al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, in presenza, però, di gravi motivi. Va ricordato che, anche in questi casi, è richiesto un preavviso di almeno 6 mesi prima del recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata.</p><p></p><p>Riepilogando: le parti possono inserire la suddetta clausola. Basta scegliere recesso convenzionale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Natalia Vincitrice, post: 160321, member: 33880"] Prima di tutto bisogna chiarire di che cosa si tratta esattamente: di recesso del conduttore o della risoluzione del contratto. In tema di[COLOR="#FF0000"] risoluzione[/COLOR], l'art. 5 della L. 392/1978 stabilisce che il contratto si risolve per inadempienze da parte del conduttore, quando quest'ultimo: 1.non abbia ancora versato il canone decorsi venti giorni dalla scadenza 2.non abbia pagato nel termine previsto gli oneri accessori, quando, però, l'importo non pagato è superiore a quello di due mensilità del canone 3.il conduttore faccia un uso diverso dell'immobilerispetto a quello stabilito. In quest'ultimo caso, il locatore deve chiedere la risoluzione entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, altrimenti, si applicherà il regime giurudicoriferito alla nuova destinazione Qunto al recesso del conduttore: l'art. 4 della L.392/1978 prevede che il [COLOR="#FF0000"]recesso[/COLOR] può essere: convenzionale, se le parti hanno inserito nel contratto una clausola che consenta al conduttore di recedere indipendentemente da una giusta causa; oppure legale, quando è consentito al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, in presenza, però, di gravi motivi. Va ricordato che, anche in questi casi, è richiesto un preavviso di almeno 6 mesi prima del recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata. Riepilogando: le parti possono inserire la suddetta clausola. Basta scegliere recesso convenzionale. [/QUOTE]
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