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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Risoluzione contratto di locazione ad uso abitativo
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 160397" data-attributes="member: 31598"><p>Mi permetto di dissentire. E' vero che il conduttore può in qualsiasi momento (art. 3, comma 6, legge 431/98) recedere dal contratto quando ricorrono gravi motivi che gli impediscono la prosecuzione della locazione. Tuttavia nulla vieta, <strong>in un contratto "libero"</strong>, di inserire una clausola che conceda al conduttore la facoltà di recesso anticipato, indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi motivi, oppure dando un preavviso inferiore ai sei mesi: si tratta di <strong>deroghe</strong> (non clausole vessatorie o nulle) compatibili con lo spirito della legge, che è appunto quello di dare maggiore tutela al conduttore, in quanto contraente più debole. La legge consente persino la risoluzione per mutuo consenso di un contratto di locazione.</p><p>Ciò premesso, indipendentemente dalla norma, a mio modesto avviso, è più giusto prevedere che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dall'impegno contrattuale, dando al locatore il preavviso di sei mesi con lettera raccomandata. Capisco perfettamente che qualcuno possa dissentire, ma, in fin dei conti è inutile trattenere una persona contro la sua volontà, purchè si abbia tutto il tempo necessario per trovare un nuovo affittuario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 160397, member: 31598"] Mi permetto di dissentire. E' vero che il conduttore può in qualsiasi momento (art. 3, comma 6, legge 431/98) recedere dal contratto quando ricorrono gravi motivi che gli impediscono la prosecuzione della locazione. Tuttavia nulla vieta, [B]in un contratto "libero"[/B], di inserire una clausola che conceda al conduttore la facoltà di recesso anticipato, indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi motivi, oppure dando un preavviso inferiore ai sei mesi: si tratta di [B]deroghe[/B] (non clausole vessatorie o nulle) compatibili con lo spirito della legge, che è appunto quello di dare maggiore tutela al conduttore, in quanto contraente più debole. La legge consente persino la risoluzione per mutuo consenso di un contratto di locazione. Ciò premesso, indipendentemente dalla norma, a mio modesto avviso, è più giusto prevedere che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dall'impegno contrattuale, dando al locatore il preavviso di sei mesi con lettera raccomandata. Capisco perfettamente che qualcuno possa dissentire, ma, in fin dei conti è inutile trattenere una persona contro la sua volontà, purchè si abbia tutto il tempo necessario per trovare un nuovo affittuario. [/QUOTE]
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