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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 426154" data-attributes="member: 31598"><p>Tutti gli interventi descritti da Montanari, ad avviso di chi scrive, rientrano tra quelli per cui si rende applicabile la detrazione del 50% (fino al 31/12/2015), ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b) del DPR n°380/2001 (lettera modificata dall’art. 17, co. 1, lett. a) della legge n°164/2014), che definisce “"<em>interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso</em>”. Come indicato dalla Guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie (aggiornata a gennaio 2015) dell’Agenzia delle Entrate, tra le opere di manutenzione straordinaria che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50% rientra la “<em>realizzazione e miglioramento dei servizi igienici</em>” (pag. 10): la mera sostituzione di sanitari e piastrelle è esclusa dai benefici fiscali (non comporta nessun miglioramento), viceversa il rifacimento completo del servizio igienico (comprensivo di massetto e nuove tubature, nuovo impianto idrico ed elettrico, nuovi sanitari e finestre), è da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria e, in quanto tale, agevolato (comporta il miglioramento richiesto per l’applicazione della detrazione).</p><p></p><p>Permessi: in genere, nessuno.</p><p></p><p>IVA: sanitari, radiatori, finestre sono beni significativi, e l’IVA sulle fatture deve seguirne le regole.</p><p></p><p>Bonifico: bancario o postale, ove risulti la causale del versamento “<em>Art. 16-bis, TUIR 917/1986</em>”, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, la partita IVA ovvero il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.</p><p></p><p>Ritenuta d’acconto sul bonifico per spese detraibili: dal 1° gennaio di quest’anno viene elevata dal 4 all’8% (Legge n°190/2014, art. 1, co. 657).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 426154, member: 31598"] Tutti gli interventi descritti da Montanari, ad avviso di chi scrive, rientrano tra quelli per cui si rende applicabile la detrazione del 50% (fino al 31/12/2015), ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b) del DPR n°380/2001 (lettera modificata dall’art. 17, co. 1, lett. a) della legge n°164/2014), che definisce “"[I]interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso[/I]”. Come indicato dalla Guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie (aggiornata a gennaio 2015) dell’Agenzia delle Entrate, tra le opere di manutenzione straordinaria che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50% rientra la “[I]realizzazione e miglioramento dei servizi igienici[/I]” (pag. 10): la mera sostituzione di sanitari e piastrelle è esclusa dai benefici fiscali (non comporta nessun miglioramento), viceversa il rifacimento completo del servizio igienico (comprensivo di massetto e nuove tubature, nuovo impianto idrico ed elettrico, nuovi sanitari e finestre), è da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria e, in quanto tale, agevolato (comporta il miglioramento richiesto per l’applicazione della detrazione). Permessi: in genere, nessuno. IVA: sanitari, radiatori, finestre sono beni significativi, e l’IVA sulle fatture deve seguirne le regole. Bonifico: bancario o postale, ove risulti la causale del versamento “[I]Art. 16-bis, TUIR 917/1986[/I]”, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, la partita IVA ovvero il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico. Ritenuta d’acconto sul bonifico per spese detraibili: dal 1° gennaio di quest’anno viene elevata dal 4 all’8% (Legge n°190/2014, art. 1, co. 657). [/QUOTE]
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