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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 426193" data-attributes="member: 6214"><p>@Calefab: comprensibili le tue obiezioni, che meritano un approfondimento.</p><p></p><p>Ma da profano avrei qualcosa da ridire sui termini.</p><p></p><p>Che la guida della AdE sia scritta coi piedi e genei confusione potrà anche essere: ma una guida è una guida, e non una legge; credo non abbia valore giuridico, salvo impegnare moralmente la AdE per quanto scrive.</p><p></p><p>Se dobbiamo fare le pulci a qualcosa , ci dovremmo rivolgere al legislatore e chiederci se la 380/2001 è così chiara da non far sorgere incertezze.</p><p></p><p>Cito la 380/2001 art.3 c. 1b</p><p>b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le</p><p>modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche</p><p>strutturali degli edifici, <span style="color: #ff0000">nonche'</span> per realizzare ed integrare i</p><p>servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino <em><strong>((la</strong></em></p><p><em><strong>volumetria complessiva degli edifici))</strong></em> e non comportino modifiche</p><p>delle destinazioni di uso. <em><strong>((Nell'ambito degli interventi di</strong></em></p><p><em><strong>manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti</strong></em></p><p><em><strong>nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con</strong></em></p><p><em><strong>esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle</strong></em></p><p><em><strong>superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico</strong></em></p><p><em><strong>urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva</strong></em></p><p><em><strong>degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></strong></em></p><p></p><p>Cito la 380/2001 art.6 c. 2</p><p>2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, <strong>previa</strong></p><p><strong><span style="color: #ff0000">comunicazione,</span> anche per via telematica, dell<span style="color: #ff0000">'inizio dei lavori</span> da</strong></p><p><strong>parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere</strong></p><p><strong>eseguiti <span style="color: #ff0000">senza alcun titolo abilitativo</span> i seguenti interventi: </strong></p><p><strong>a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui</strong></p><p><strong>all'articolo 3, comma 1, lettera b), </strong>ivi compresa l'apertura di porte</p><p>interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino</p><p>le parti strutturali dell'edificio<em><strong>((...))</strong></em>;</p><p>b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e</p><p>temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della</p><p>necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta</p><p>giorni;</p><p>c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,</p><p>anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di</p><p>permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,</p><p>ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate</p><p>e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;</p><p>d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da</p><p>realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro</p><p>per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;</p><p>e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo</p><p>delle aree pertinenziali degli edifici.</p><p>e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla</p><p>superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,</p><p><em><strong>((sempre che non riguardino le parti strutturali,))</strong></em> ovvero le</p><p>modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio</p><p>d'impresa.</p><p></p><p>Da questa lettura, propenderei nel ritenere non richiesta una pratica asseverata ecc. ecc.</p><p></p><p>p.s.: ho corretto i riferimenti alla citazione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 426193, member: 6214"] @Calefab: comprensibili le tue obiezioni, che meritano un approfondimento. Ma da profano avrei qualcosa da ridire sui termini. Che la guida della AdE sia scritta coi piedi e genei confusione potrà anche essere: ma una guida è una guida, e non una legge; credo non abbia valore giuridico, salvo impegnare moralmente la AdE per quanto scrive. Se dobbiamo fare le pulci a qualcosa , ci dovremmo rivolgere al legislatore e chiederci se la 380/2001 è così chiara da non far sorgere incertezze. Cito la 380/2001 art.3 c. 1b b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, [COLOR=#ff0000]nonche'[/COLOR] per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino [I][B]((la volumetria complessiva degli edifici))[/B][/I] e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. [I][B]((Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso;)[/B][/I] Cito la 380/2001 art.6 c. 2 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, [B]previa [COLOR=#ff0000]comunicazione,[/COLOR] anche per via telematica, dell[COLOR=#ff0000]'inizio dei lavori[/COLOR] da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti [COLOR=#ff0000]senza alcun titolo abilitativo[/COLOR] i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), [/B]ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio[I][B]((...))[/B][/I]; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, [I][B]((sempre che non riguardino le parti strutturali,))[/B][/I] ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Da questa lettura, propenderei nel ritenere non richiesta una pratica asseverata ecc. ecc. p.s.: ho corretto i riferimenti alla citazione [/QUOTE]
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