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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 426221" data-attributes="member: 6214"><p>[USER=15312]@mata[/USER]:</p><p>grazie della precisazione. Se permetti devo però farti notare che la citazione da te riportata è obsoleta .... </p><p>Il comma 3 è stato abrogato</p><p>il comma 5 è stato modificato, portando ad un sorprendente esito, anche pubblicizzato in TV: sarà compito della amministrazione comunale procedere alla comunicazione atta a modificare la situazione catastale. (con Docfa avevano scaricato sul professionista gli adempimenti, che ora rientrano dalla finestra...., con grande coerenza)</p><p></p><p>Ecco il testo in vigore:</p><p></p><p>3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON</p><p>MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.</p><p><em><strong>((4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed</strong></em></p><p><em><strong>e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale</strong></em></p><p><em><strong>l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori</strong></em></p><p><em><strong>asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la</strong></em></p><p><em><strong>propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti</strong></em></p><p><em><strong>urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che</strong></em></p><p><em><strong>sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul</strong></em></p><p><em><strong>rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento</strong></em></p><p><em><strong>delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,</strong></em></p><p><em><strong>altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende</strong></em></p><p><em><strong>affidare la realizzazione dei lavori.))</strong></em></p><p><em><strong>((5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione</strong></em></p><p><em><strong>di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine</strong></em></p><p><em><strong>dei lavori, e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo</strong></em></p><p><em><strong>comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,</strong></em></p><p><em><strong>convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,</strong></em></p><p><em><strong>ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione</strong></em></p><p><em><strong>comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.))</strong></em></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 15px">Sempre per valutare se le "leggi" e le "norme" sono scritte con la testa o con i piedi, farei ulteriori domande:</span></span></span></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 15px">1) poichè il rifacimento di un impianto di riscaldamento individuale al di sotto di 34 kW non richiede la progettazione di un termotecnico, ma è sufficiente la certificazione dell'impresa esecutrice (es. l'idraulico abilitato), </span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 15px">- l'elaborato progettuale si ritiene necessario o no?</span></span></span></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 15px">2) per la sostituzione dei serramenti con nuovi a bassa trasmittanza, è sufficiente la certificazione del fornitore, sufficiente per il fisco oppure dal comune è richiesta</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 15px">- la certificazone energetica dell'u.i. e del beneficio energetico indotto, redatta da un tecnico abilitato? . Notare che il modulo F per l'Enea può eseere compilato e trasmesso dall'interessato.</span></span></span></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 15px">Tralascio la installazione di apparecchiature di antifurto, acqustabili in kit.</span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 426221, member: 6214"] [USER=15312]@mata[/USER]: grazie della precisazione. Se permetti devo però farti notare che la citazione da te riportata è obsoleta .... Il comma 3 è stato abrogato il comma 5 è stato modificato, portando ad un sorprendente esito, anche pubblicizzato in TV: sarà compito della amministrazione comunale procedere alla comunicazione atta a modificare la situazione catastale. (con Docfa avevano scaricato sul professionista gli adempimenti, che ora rientrano dalla finestra...., con grande coerenza) Ecco il testo in vigore: 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. [I][B]((4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.)) ((5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.))[/B][/I] [FONT=LucidaGrande][I][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/FONT][/I][/FONT] [FONT=LucidaGrande][I][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/FONT][/I][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4]Sempre per valutare se le "leggi" e le "norme" sono scritte con la testa o con i piedi, farei ulteriori domande:[/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4]1) poichè il rifacimento di un impianto di riscaldamento individuale al di sotto di 34 kW non richiede la progettazione di un termotecnico, ma è sufficiente la certificazione dell'impresa esecutrice (es. l'idraulico abilitato), [/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4]- l'elaborato progettuale si ritiene necessario o no?[/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4]2) per la sostituzione dei serramenti con nuovi a bassa trasmittanza, è sufficiente la certificazione del fornitore, sufficiente per il fisco oppure dal comune è richiesta[/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4]- la certificazone energetica dell'u.i. e del beneficio energetico indotto, redatta da un tecnico abilitato? . Notare che il modulo F per l'Enea può eseere compilato e trasmesso dall'interessato.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [FONT=LucidaGrande][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=4]Tralascio la installazione di apparecchiature di antifurto, acqustabili in kit.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT] [/QUOTE]
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