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Ristrutturazione immobile ante '67: perdo l'abitabilità?
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Testo
<blockquote data-quote="Jan80" data-source="post: 594661" data-attributes="member: 74396"><p>Il fatto che sia un immobile "Ante '67" non legittima direttamente nulla dal punto di vista edilizio o abitativo, autorizza semplicemente il notaio a evitare di citare il titolo edilizio abilitativo col quale è stata legittimata la cotruzione del fabbricato, sempre che ve ne sia stato bisogno.</p><p>Semmai le altezze inferiori all'attuale minimo normativo dettato dal DM del 1975 e s.m.i con relative deroghe potrebbero derivare:</p><p>- dal fatto che l'immobile si trovasse in area rurale al tempo della sua costruzione per la quale le Istruzioni Ministeriali del 20/06/1896 prevedevano un'altezza minima di 2,50 ml;</p><p>- dal fatto che l'immobile sia stato ondonato secondo la Legge 47/1985;</p><p>- siano effettivamente difformi dallo stato legittimo presente in Comune.</p><p></p><p>Se l'immobile possiede un'abitabilità sarebbe quindi opportuno evitare di richiedere un titolo edilizio che ne preveda una suo rinnovo al termine dei lavori (da verificare sulle leggi regionali) a meno che non si voglia modificarne le altezze o non si rientri in un caso di deroga.</p><p></p><p>Giusto per capire un po' di più, di quali altezze parliamo? L'edificio si trovava in territorio rurale al tempo della sua costruzione? Si tratta di un sottotetto? Sono previste opere di coibentazione interna o di impianto radiante a pavimento?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jan80, post: 594661, member: 74396"] Il fatto che sia un immobile "Ante '67" non legittima direttamente nulla dal punto di vista edilizio o abitativo, autorizza semplicemente il notaio a evitare di citare il titolo edilizio abilitativo col quale è stata legittimata la cotruzione del fabbricato, sempre che ve ne sia stato bisogno. Semmai le altezze inferiori all'attuale minimo normativo dettato dal DM del 1975 e s.m.i con relative deroghe potrebbero derivare: - dal fatto che l'immobile si trovasse in area rurale al tempo della sua costruzione per la quale le Istruzioni Ministeriali del 20/06/1896 prevedevano un'altezza minima di 2,50 ml; - dal fatto che l'immobile sia stato ondonato secondo la Legge 47/1985; - siano effettivamente difformi dallo stato legittimo presente in Comune. Se l'immobile possiede un'abitabilità sarebbe quindi opportuno evitare di richiedere un titolo edilizio che ne preveda una suo rinnovo al termine dei lavori (da verificare sulle leggi regionali) a meno che non si voglia modificarne le altezze o non si rientri in un caso di deroga. Giusto per capire un po' di più, di quali altezze parliamo? L'edificio si trovava in territorio rurale al tempo della sua costruzione? Si tratta di un sottotetto? Sono previste opere di coibentazione interna o di impianto radiante a pavimento? [/QUOTE]
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