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<blockquote data-quote="SALVES" data-source="post: 170111" data-attributes="member: 29304"><p>A parere mio salvo leggi regionali e regolamenti locali di cui non sono a conoscenza, gli oneri concessori relativi alla richiesta di rilascio del permesso per ristrutturazione e parziale cambio d'uso di cui si tratta la tua pratica edilizia ai sensi dell'art.17 comma 3 let,b) del d.p.r 380/01 il contributo di costruzione non è dovuto, anche per il semplice fatto che la legge 10/1977 è stata abrogata cosi come tascritto all'art. 136 del medesimo d.p.r. 380/01.</p><p></p><p>In ogni caso il calcolo del valore a cui applicare quanto previsto dal comma 10 dell'art.16 del d.p.r. 380/01, e non considerando l'abrogazione di quanto previsto dall'art.9 let.b) della legge 10/77 è per la sola parte che subisce il cambio d'uso e non per la totalita dell'immobile ed è da considerarsi ai prezzi di mercato dei lavori da svolgersi e non a eventuali prezziari regionali.</p><p></p><p>C'è anche da dire che se la zona in cui insiste l'immobile non esistono o risultano non realizzabili le opere di urbanizzazione primaria e secondaria cosi descritti ai commi 7 e 8 dell'art. 16 del d.p.r.380/01 la delibera comunale avrebbe dovuto prevedere una percentuale di abbattimento e/o esenione a tali oneri di contributo di costruzione.</p><p></p><p>Non so se tale ragionamento è stato considerato dai tecnici che hanno dato tra di loro pareri discordanti, in caso faglielo visionare.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/thumbsup.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":ok:" title="Ok :ok:" data-shortname=":ok:" /></p><p></p><p>Ciao salves</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SALVES, post: 170111, member: 29304"] A parere mio salvo leggi regionali e regolamenti locali di cui non sono a conoscenza, gli oneri concessori relativi alla richiesta di rilascio del permesso per ristrutturazione e parziale cambio d'uso di cui si tratta la tua pratica edilizia ai sensi dell'art.17 comma 3 let,b) del d.p.r 380/01 il contributo di costruzione non è dovuto, anche per il semplice fatto che la legge 10/1977 è stata abrogata cosi come tascritto all'art. 136 del medesimo d.p.r. 380/01. In ogni caso il calcolo del valore a cui applicare quanto previsto dal comma 10 dell'art.16 del d.p.r. 380/01, e non considerando l'abrogazione di quanto previsto dall'art.9 let.b) della legge 10/77 è per la sola parte che subisce il cambio d'uso e non per la totalita dell'immobile ed è da considerarsi ai prezzi di mercato dei lavori da svolgersi e non a eventuali prezziari regionali. C'è anche da dire che se la zona in cui insiste l'immobile non esistono o risultano non realizzabili le opere di urbanizzazione primaria e secondaria cosi descritti ai commi 7 e 8 dell'art. 16 del d.p.r.380/01 la delibera comunale avrebbe dovuto prevedere una percentuale di abbattimento e/o esenione a tali oneri di contributo di costruzione. Non so se tale ragionamento è stato considerato dai tecnici che hanno dato tra di loro pareri discordanti, in caso faglielo visionare.:ok: Ciao salves [/QUOTE]
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