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Testo
<blockquote data-quote="polluz" data-source="post: 170180" data-attributes="member: 38573"><p>Essendo scettico sul discorso unifamiliarità ho trovato questo.... mmmmh che ne dite?</p><p></p><p></p><p>dossier EDIFICIO UNIFAMILIARE</p><p>anno 2011 </p><p>EDILIZIA PRIVATA: Il carattere di unifamiliarità di un fabbricato a destinazione abitativa è ricavabile dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, in ragione del volume, della superficie, del numero e della funzione e caratteristica dei vani, in rapporto alle esigenze ed alla possibilità di utilizzo da parte di un unico nucleo familiare.</p><p>La circostanza che l’edificio non sia completamente isolato non vale ad escludere il carattere di unifamiliarità.</p><p>La nozione di edificio unifamiliare assunta dalla norma, non è nella sua accezione strutturale, ma socio economica e coincide con la piccola proprietà immobiliare meritevole, per gli interventi di ristrutturazione, di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie.</p><p>Deve ritenersi irrilevante la comunione di talune strutture portanti o di qualche muro di confine e devono conseguentemente essere considerate unifamiliari, per tipologia obiettiva, anche le case realizzate a schiera o in blocco ma strutturalmente funzionalmente indipendenti.</p><p>Il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, all’art. 17, disciplina la “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”, prevedendo, al comma 3, che “Il contributo di costruzione non è dovuto:… b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;”.</p><p>La norma riprende sostanzialmente il contenuto dell’art. 9, comma 1, della legge 28.01.1977, n. 10, in relazione al quale la giurisprudenza (cfr. TAR 07.09.1999 n. 770; TAR Veneto 30.03.1996 n. 480) aveva avuto modo di chiarire che il carattere di unifamiliarità di un fabbricato a destinazione abitativa è ricavabile dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, in ragione del volume, della superficie, del numero e della funzione e caratteristica dei vani, in rapporto alle esigenze ed alla possibilità di utilizzo da parte di un unico nucleo familiare.</p><p>Va rilevato che la normativa regionale della Lombardia conferma l’esonero. Infatti, la L.R. 11.03.2005 n. 12 nel disciplinare, all’art. 43, le modalità di pagamento del “Contributo di costruzione”, espressamente dispone, al 2° comma, che “Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente previsti dalla legge”, così rinviando alle previsioni della legge nazionale. </p><p>Nella fattispecie all’esame viene in rilievo la ristrutturazione, senza aumento di volumetria, di una porzione di un tipico fabbricato rurale a corte, già da tempo convertito a destinazione residenziale.</p><p>Confermando l’indirizzo già espresso al riguardo (cfr. TAR Brescia, 03.03.2006 n. 268) il Collegio ritiene che la circostanza che l’edificio non sia completamente isolato non valga ad escludere il carattere di unifamiliarità.</p><p>Invero, la norma di cui all'art. 17, comma 3, lett. b), del DPR 06.06.2001, n. 380, va riferita alle costruzioni unifamiliari che hanno destinazione residenziale, con esclusione delle unità immobiliari che siano ricomprese in più ampi edifici, quali i condomini, caratterizzati dall'esistenza di parti e servizi funzionalmente comuni, ma non richiede il completo isolamento dell'edificio.</p><p>La ratio che ispira la specifica esenzione è infatti di derivazione sociale e pertanto la nozione di edificio unifamiliare assunta dalla norma, non è nella sua accezione strutturale, ma socio economica e coincide con la piccola proprietà immobiliare meritevole, per gli interventi di ristrutturazione, di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10.10.1996, n. 1480).</p><p>Deve pertanto ritenersi irrilevante la comunione di talune strutture portanti o di qualche muro di confine e devono conseguentemente essere considerate unifamiliari, per tipologia obiettiva, anche le case realizzate a schiera o in blocco ma strutturalmente funzionalmente indipendenti (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 01.03.1995, n. 185; id. 07.09.1999, n. 770) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 13.05.2011 n. 713 - link a <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it" target="_blank">Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa</a>).</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 1</em>...</p><p></p><p>mmh manca un mio post precedente. Deve essere moderato?</p><p>QUello in cui parlavo del fatto che sono andato in comune e mi hanno detto che non si applica l'esonero perchè non era unifamiliare?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="polluz, post: 170180, member: 38573"] Essendo scettico sul discorso unifamiliarità ho trovato questo.... mmmmh che ne dite? dossier EDIFICIO UNIFAMILIARE anno 2011 EDILIZIA PRIVATA: Il carattere di unifamiliarità di un fabbricato a destinazione abitativa è ricavabile dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, in ragione del volume, della superficie, del numero e della funzione e caratteristica dei vani, in rapporto alle esigenze ed alla possibilità di utilizzo da parte di un unico nucleo familiare. La circostanza che l’edificio non sia completamente isolato non vale ad escludere il carattere di unifamiliarità. La nozione di edificio unifamiliare assunta dalla norma, non è nella sua accezione strutturale, ma socio economica e coincide con la piccola proprietà immobiliare meritevole, per gli interventi di ristrutturazione, di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie. Deve ritenersi irrilevante la comunione di talune strutture portanti o di qualche muro di confine e devono conseguentemente essere considerate unifamiliari, per tipologia obiettiva, anche le case realizzate a schiera o in blocco ma strutturalmente funzionalmente indipendenti. Il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, all’art. 17, disciplina la “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”, prevedendo, al comma 3, che “Il contributo di costruzione non è dovuto:… b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;”. La norma riprende sostanzialmente il contenuto dell’art. 9, comma 1, della legge 28.01.1977, n. 10, in relazione al quale la giurisprudenza (cfr. TAR 07.09.1999 n. 770; TAR Veneto 30.03.1996 n. 480) aveva avuto modo di chiarire che il carattere di unifamiliarità di un fabbricato a destinazione abitativa è ricavabile dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, in ragione del volume, della superficie, del numero e della funzione e caratteristica dei vani, in rapporto alle esigenze ed alla possibilità di utilizzo da parte di un unico nucleo familiare. Va rilevato che la normativa regionale della Lombardia conferma l’esonero. Infatti, la L.R. 11.03.2005 n. 12 nel disciplinare, all’art. 43, le modalità di pagamento del “Contributo di costruzione”, espressamente dispone, al 2° comma, che “Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente previsti dalla legge”, così rinviando alle previsioni della legge nazionale. Nella fattispecie all’esame viene in rilievo la ristrutturazione, senza aumento di volumetria, di una porzione di un tipico fabbricato rurale a corte, già da tempo convertito a destinazione residenziale. Confermando l’indirizzo già espresso al riguardo (cfr. TAR Brescia, 03.03.2006 n. 268) il Collegio ritiene che la circostanza che l’edificio non sia completamente isolato non valga ad escludere il carattere di unifamiliarità. Invero, la norma di cui all'art. 17, comma 3, lett. b), del DPR 06.06.2001, n. 380, va riferita alle costruzioni unifamiliari che hanno destinazione residenziale, con esclusione delle unità immobiliari che siano ricomprese in più ampi edifici, quali i condomini, caratterizzati dall'esistenza di parti e servizi funzionalmente comuni, ma non richiede il completo isolamento dell'edificio. La ratio che ispira la specifica esenzione è infatti di derivazione sociale e pertanto la nozione di edificio unifamiliare assunta dalla norma, non è nella sua accezione strutturale, ma socio economica e coincide con la piccola proprietà immobiliare meritevole, per gli interventi di ristrutturazione, di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10.10.1996, n. 1480). Deve pertanto ritenersi irrilevante la comunione di talune strutture portanti o di qualche muro di confine e devono conseguentemente essere considerate unifamiliari, per tipologia obiettiva, anche le case realizzate a schiera o in blocco ma strutturalmente funzionalmente indipendenti (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 01.03.1995, n. 185; id. 07.09.1999, n. 770) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 13.05.2011 n. 713 - link a [url=http://www.giustizia-amministrativa.it]Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa[/url]). [i]Aggiunto dopo 1[/i]... mmh manca un mio post precedente. Deve essere moderato? QUello in cui parlavo del fatto che sono andato in comune e mi hanno detto che non si applica l'esonero perchè non era unifamiliare? [/QUOTE]
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