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Testo
<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 754831" data-attributes="member: 74968"><p>la clausola prevede che entro quella data l'acquirente possa esercitare il diritto alla risoluzione. Il contratto è già efficace e nulla lo smuove.</p><p></p><p>il venditore resta obbligato anche successivamente a quella data: con la clausola risolutiva il contratto ha piena efficacia già dalla sottoscrizione e tale rimane fino al rogito.</p><p></p><p></p><p>nel caso ci fosse diniego successivo da parte dell'istituto di credito, il contratto rimane efficace fino al rogito e sarà onere del promissario acquirente reperire i fondi per saldare il dovuto entro la data del rogito.</p><p>Se al rogito l'acquirente non si presenta o non ha denari per acquistare, il venditore dovrà comunicare la diffida ad adempiere e solo successivamente alla mancata esecuzione della diffida il venditore potrà trattenere la caparra.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 754831, member: 74968"] la clausola prevede che entro quella data l'acquirente possa esercitare il diritto alla risoluzione. Il contratto è già efficace e nulla lo smuove. il venditore resta obbligato anche successivamente a quella data: con la clausola risolutiva il contratto ha piena efficacia già dalla sottoscrizione e tale rimane fino al rogito. nel caso ci fosse diniego successivo da parte dell'istituto di credito, il contratto rimane efficace fino al rogito e sarà onere del promissario acquirente reperire i fondi per saldare il dovuto entro la data del rogito. Se al rogito l'acquirente non si presenta o non ha denari per acquistare, il venditore dovrà comunicare la diffida ad adempiere e solo successivamente alla mancata esecuzione della diffida il venditore potrà trattenere la caparra. [/QUOTE]
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