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Testo
<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 220190" data-attributes="member: 26686"><p>le spese straordinarie vanno pagate da chi era proprietario al momento della delibera anche se i lavori vengono fatti dopo.</p><p>e' la data della delibera e approvazione dei lavori che e' importante.</p><p>uno puo' deliberare nel 2005 ed i lavori vengono fatti nel 2007 ma nel 2006 vende casa.</p><p>paga il vecchio proprietario.</p><p>In tema di addebito delle spese condominiali si è espressa la Cassazione con una recentissima pronuncia (ordinanza del 3 dicembre 2010 n.24654)</p><p>in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni,<strong> in mancanza di accordo tra le parti,</strong> nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. “</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 220190, member: 26686"] le spese straordinarie vanno pagate da chi era proprietario al momento della delibera anche se i lavori vengono fatti dopo. e' la data della delibera e approvazione dei lavori che e' importante. uno puo' deliberare nel 2005 ed i lavori vengono fatti nel 2007 ma nel 2006 vende casa. paga il vecchio proprietario. In tema di addebito delle spese condominiali si è espressa la Cassazione con una recentissima pronuncia (ordinanza del 3 dicembre 2010 n.24654) in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni,[B] in mancanza di accordo tra le parti,[/B] nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. “ [/QUOTE]
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