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Testo
<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 540598" data-attributes="member: 6214"><p>Non pretendo di aver ragione: ed ogni chiarimento mi è utile. Quindi proseguo:</p><p></p><p>1- Tecnicamente non si può forse parlare di vuoto normativo, se la legge che prescrive un comportamento non contempla soluzioni che si presterebbero al suo aggiramento. Ma è una constatazione che la legge preveda una DiRi per impianti ante 2008: nulla vieterebbe concettualmente che analoga dichiarazione di assunzione di responsabilità possa essere espressa nel caso di perdita della DiCo: a prescindere dal costo; non ha senso pretendere il rifacimento di un impianto, sia esso elettrico, gas ecc, se questo rispondesse ai requisiti tecnici. Che poi la dichiarazione conseguente continui a chiamarsi DiCo, è probabile.</p><p></p><p>2. Soggetti autorizzati: io sapevo questa regola:</p><p>l’affidamenti dei lavori di installazione e trasformazione devono essere affidati ad imprese abilitate per eseguire gli impianti a regola d’arte e con contestuale rilascio di dichiarazione di conformità per gli stessi interventi.</p><p></p><p>La Dichiarazione di Rispondenza viene resa anche da:</p><p>– <em>responsabile tecnico dell’impresa</em>: per gli impianti non soggetti a progettazione obbligatoria e che abbia svolto tale ruolo per almeno 5 anni nel settore impiantistico di interesse; </p><p>(in sostanza dalla medesima impresa in possesso dei requisiti per installare e rilasciare la DiCo., visto che mi sembra di leggere le medesime caratteristiche sia nell'art. 3 (imprese abilitate) che nell'art. 7 . Dichiar. di conformità e rispondenza, del DM37)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 540598, member: 6214"] Non pretendo di aver ragione: ed ogni chiarimento mi è utile. Quindi proseguo: 1- Tecnicamente non si può forse parlare di vuoto normativo, se la legge che prescrive un comportamento non contempla soluzioni che si presterebbero al suo aggiramento. Ma è una constatazione che la legge preveda una DiRi per impianti ante 2008: nulla vieterebbe concettualmente che analoga dichiarazione di assunzione di responsabilità possa essere espressa nel caso di perdita della DiCo: a prescindere dal costo; non ha senso pretendere il rifacimento di un impianto, sia esso elettrico, gas ecc, se questo rispondesse ai requisiti tecnici. Che poi la dichiarazione conseguente continui a chiamarsi DiCo, è probabile. 2. Soggetti autorizzati: io sapevo questa regola: l’affidamenti dei lavori di installazione e trasformazione devono essere affidati ad imprese abilitate per eseguire gli impianti a regola d’arte e con contestuale rilascio di dichiarazione di conformità per gli stessi interventi. La Dichiarazione di Rispondenza viene resa anche da: – [I]responsabile tecnico dell’impresa[/I]: per gli impianti non soggetti a progettazione obbligatoria e che abbia svolto tale ruolo per almeno 5 anni nel settore impiantistico di interesse; (in sostanza dalla medesima impresa in possesso dei requisiti per installare e rilasciare la DiCo., visto che mi sembra di leggere le medesime caratteristiche sia nell'art. 3 (imprese abilitate) che nell'art. 7 . Dichiar. di conformità e rispondenza, del DM37) [/QUOTE]
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