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Scadenza contratto di locazione transitorio a studenti per camera doppia
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 446657" data-attributes="member: 31598"><p>Se il tuo è un contratto parziale plurilaterale con un altro studente, art. 5, co. 2 della legge n°431/1998 (il DM 30 dicembre 2002 prevede che gli studenti universitari possano stipulare anche normali transitori ordinari, art. 5, co. 1 della legge citata), la locazione è regolata dal suddetto decreto ministeriale che impone l’utilizzo del modello allegato. L’allegato E (<em>Locazione abitativa per studenti universitari</em>) fornisce le regole e le modalità per il recesso e la successione nel contratto.</p><p></p><p>In questa fattispecie contrattuale (sottospecie protetta delle locazioni transitorie), previsto dalla normativa territoriale, il recesso non è in solido (non è necessario l’accordo con gli altri conduttori rimanenti per uscire dal contratto), in quanto la facoltà di recesso è consentita anche ad uno dei conduttori firmatari che può recedere singolarmente. La locazione - ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi conduzione – proseguirà, nel caso proposto, alla scadenza del contratto, nei confronti del conduttore che rimane (questa norma - che non può essere modificata - dovrebbe essere contenuta anche nel tuo contratto, in quanto riproduttiva dell’art. 9, dell’allegato suindicato).</p><p></p><p>Il conduttore che rimane dovrà innanzitutto rimborsare la quota di deposito cauzionale versato all’atto di stipula, vedendosela poi rimborsare, a sua volta, dal locatore al cessare della locazione, salvo che non trovi un subentrante che gliela “restituisca”, e poi farsi carico per intero degli obblighi contrattuali, il che può integrare gli estremi del grave motivo (il recesso dell’altro conduttore costituisce per lui una circostanza oggettiva, estranea alla sua volontà, imprevedibile e sopravvenuta nel corso del rapporto) legittimante il recesso dal contratto.</p><p></p><p>E’ bene che l’uscita dal contratto del conduttore recedente e l’eventuale contestuale subentro da parte di un nuovo conduttore avvenga con un atto scritto, essendo una modifica contrattuale (vedi art. 16 dell’allegato E) firmato da tutti, compreso il proprietario, che attesti il trasferimento degli obblighi contrattuali da chi se va a chi rimane (o subentra), dichiarando che ogni pendenza economica – relativa alla cessione – è già stata regolata tra le parti, in particolare per quanto riguarda la quota di spettanza del deposito cauzionale/canone/oneri condominiali/eventuale TASI ecc.</p><p></p><p>Alla prima scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni (proroga), annullando, di fatto, il carattere di transitorietà del medesimo, per uguale periodo (al termine del quale il contratto in questione scadrà automaticamente, senza necessità di disdetta), in capo al conduttore rimasto e all’eventuale subentrante, a cui il conduttore recedente ha ceduto il suo contratto (cessione).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 446657, member: 31598"] Se il tuo è un contratto parziale plurilaterale con un altro studente, art. 5, co. 2 della legge n°431/1998 (il DM 30 dicembre 2002 prevede che gli studenti universitari possano stipulare anche normali transitori ordinari, art. 5, co. 1 della legge citata), la locazione è regolata dal suddetto decreto ministeriale che impone l’utilizzo del modello allegato. L’allegato E ([I]Locazione abitativa per studenti universitari[/I]) fornisce le regole e le modalità per il recesso e la successione nel contratto. In questa fattispecie contrattuale (sottospecie protetta delle locazioni transitorie), previsto dalla normativa territoriale, il recesso non è in solido (non è necessario l’accordo con gli altri conduttori rimanenti per uscire dal contratto), in quanto la facoltà di recesso è consentita anche ad uno dei conduttori firmatari che può recedere singolarmente. La locazione - ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi conduzione – proseguirà, nel caso proposto, alla scadenza del contratto, nei confronti del conduttore che rimane (questa norma - che non può essere modificata - dovrebbe essere contenuta anche nel tuo contratto, in quanto riproduttiva dell’art. 9, dell’allegato suindicato). Il conduttore che rimane dovrà innanzitutto rimborsare la quota di deposito cauzionale versato all’atto di stipula, vedendosela poi rimborsare, a sua volta, dal locatore al cessare della locazione, salvo che non trovi un subentrante che gliela “restituisca”, e poi farsi carico per intero degli obblighi contrattuali, il che può integrare gli estremi del grave motivo (il recesso dell’altro conduttore costituisce per lui una circostanza oggettiva, estranea alla sua volontà, imprevedibile e sopravvenuta nel corso del rapporto) legittimante il recesso dal contratto. E’ bene che l’uscita dal contratto del conduttore recedente e l’eventuale contestuale subentro da parte di un nuovo conduttore avvenga con un atto scritto, essendo una modifica contrattuale (vedi art. 16 dell’allegato E) firmato da tutti, compreso il proprietario, che attesti il trasferimento degli obblighi contrattuali da chi se va a chi rimane (o subentra), dichiarando che ogni pendenza economica – relativa alla cessione – è già stata regolata tra le parti, in particolare per quanto riguarda la quota di spettanza del deposito cauzionale/canone/oneri condominiali/eventuale TASI ecc. Alla prima scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni (proroga), annullando, di fatto, il carattere di transitorietà del medesimo, per uguale periodo (al termine del quale il contratto in questione scadrà automaticamente, senza necessità di disdetta), in capo al conduttore rimasto e all’eventuale subentrante, a cui il conduttore recedente ha ceduto il suo contratto (cessione). [/QUOTE]
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