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<blockquote data-quote="minotaur74" data-source="post: 144153" data-attributes="member: 32301"><p>Dall'anno scorso e precisamente con l'art. 19 comma 14 del Decreto Legge 78/2010 prevede che a "pena di nullità», gli «atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi» che abbiano a oggetto «il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti» o meglio su «unità immobiliari urbane» devono contenere:</p><p>a) l'identificazione catastale;</p><p>b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;</p><p>c) la dichiarazione «resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie».</p><p>È inoltre prescritto che «prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.</p><p></p><p>Pertanto l'atto può essere dichiarato nullo in mancanza dei suddetti requisiti mentre per quanto riguarda la pratica edilizia se non è stato fatto nulla in precedenza bisogna attivarsi presso l'ufficio edilizia privata del comune interessato e sistemare, sempre che siano modifiche sanabili, il tutto prima di andare a rogitare.</p><p></p><p>Tenendo conto che l'onere di provvedere a sistemare la situazione urbanistica e catastale è a carico dell'attuale proprietario il mio consiglio è di far sistemare la situazione prima del compromesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="minotaur74, post: 144153, member: 32301"] Dall'anno scorso e precisamente con l'art. 19 comma 14 del Decreto Legge 78/2010 prevede che a "pena di nullità», gli «atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi» che abbiano a oggetto «il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti» o meglio su «unità immobiliari urbane» devono contenere: a) l'identificazione catastale; b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; c) la dichiarazione «resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie». È inoltre prescritto che «prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Pertanto l'atto può essere dichiarato nullo in mancanza dei suddetti requisiti mentre per quanto riguarda la pratica edilizia se non è stato fatto nulla in precedenza bisogna attivarsi presso l'ufficio edilizia privata del comune interessato e sistemare, sempre che siano modifiche sanabili, il tutto prima di andare a rogitare. Tenendo conto che l'onere di provvedere a sistemare la situazione urbanistica e catastale è a carico dell'attuale proprietario il mio consiglio è di far sistemare la situazione prima del compromesso. [/QUOTE]
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