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<blockquote data-quote="josko" data-source="post: 612839" data-attributes="member: 76622"><p>Il rischio è che il titolare delle antenne acquisisca la seritù per usucapione. Ti riporto un passaggio su un'articolo molto lungo e interessante che trovi come pdf sperando di non annoiare nessuno.</p><p>L’acquisto di un diritto per usucapione presuppone, invece, una protratta acquiescenza del titolare ad una situazione suscettibile di far sorgere un altrui diritto reale a proprio danno; e poiché non può configurarsi acquiescenza ove non vi sia consapevolezza, il codice civile richiede, per tutto il periodo necessario al compimento dell’usucapione:</p><p>– che vi siano opere visibili, essendo la visibilità delle opere condizione indispensabile per porre il proprietario del fondo servente in grado di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù;</p><p>– che tali opere siano inequivocamente destinate all’esercizio della servitù, inutili essendo – a tal fine – opere che possano intendersi come destinate all’utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente.</p><p>La giurisprudenza e la dottrina hanno pertanto, concordemente, chiarito che tali opere debbono:</p><p>– essere visibili e permanere per tutto il tempo necessario al compimento dell’usucapione;</p><p>– essere idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l’esercizio di un potere corrispondente ad una servitù;</p><p>– avere, infine, una evidente ed inequivoca destinazione all’esercizio del potere corrispondente alla servitù.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="josko, post: 612839, member: 76622"] Il rischio è che il titolare delle antenne acquisisca la seritù per usucapione. Ti riporto un passaggio su un'articolo molto lungo e interessante che trovi come pdf sperando di non annoiare nessuno. L’acquisto di un diritto per usucapione presuppone, invece, una protratta acquiescenza del titolare ad una situazione suscettibile di far sorgere un altrui diritto reale a proprio danno; e poiché non può configurarsi acquiescenza ove non vi sia consapevolezza, il codice civile richiede, per tutto il periodo necessario al compimento dell’usucapione: – che vi siano opere visibili, essendo la visibilità delle opere condizione indispensabile per porre il proprietario del fondo servente in grado di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù; – che tali opere siano inequivocamente destinate all’esercizio della servitù, inutili essendo – a tal fine – opere che possano intendersi come destinate all’utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente. La giurisprudenza e la dottrina hanno pertanto, concordemente, chiarito che tali opere debbono: – essere visibili e permanere per tutto il tempo necessario al compimento dell’usucapione; – essere idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l’esercizio di un potere corrispondente ad una servitù; – avere, infine, una evidente ed inequivoca destinazione all’esercizio del potere corrispondente alla servitù. [/QUOTE]
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