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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 250560" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Ciao corbinzolu! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> La situazione è un po’ confusa e il particolare tipo di contratto non aiuta molto a districarla: sarebbe necessario esaminare il contratto, innanzitutto per capire se:</span></p><p> </p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">a)</span></em><span style="font-family: 'Verdana'"> sei cointestatario di un contratto d’affitto per studenti </span><span style="font-family: 'Verdana'">universitari (“</span><em><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">Il 1 dicembre <strong>abbiamo firmato</strong> <strong>un nuovo contratto</strong> di durata di mesi 12”) </span></span></em><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">e tu paghi una quota (per una stanza) all’interno della parte conduttrice.</span></span></p><p> </p><p><em><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">b) </span></span></em><span style="font-family: 'Verdana'">hai un contratto per studenti universitari a te solo intestato per una singola stanza (“</span><strong><em><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">Prendo in affitto</span></span></em></strong><em><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">, subentrando nel vecchio contratto allora presente, <strong>una stanza</strong> in quest’immobile”</span></span></em><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">)</span></span><span style="font-family: 'Verdana'"> e paghi un corrispettivo pattuito a contratto.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Dirigerei sull’ipotesi <em>b) </em>(anche se l’articolo a contratto sopramenzionato</span><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">(</span></span></p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">"[...] <strong>conduttori che accettano per se</strong>, parte dell'unita immobiliare posta in Cagliari Via xxxx n. xxx piano x int.x composta di n. 3 stanze, oltre uso cucina e servizi, completamente ammobiliata</span></em><span style="font-family: 'Verdana'">."</span><span style="font-family: 'Verdana'">) mi lascia un po’ perplessa), ma attendo conferma.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Va tenuto presente, in ogni caso, che il modello obbligatorio da utilizzare è l’allegato E al DM 30 dicembre 2000, a cui fanno espresso rinvio gli accordi territoriali, che consente – come ha precisato Limpida al #6 - il recesso al solo conduttore (al locatore non è data la possibilità di non procedere al rinnovo del contratto alla prima scadenza). Alla prima scadenza (01/12/2012) il contratto si rinnova per uguale periodo (12 mesi) se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Pertanto il contratto prosegue anche per il successivo periodo, vale a dire fino al 30 novembre 2013 e solo tu puoi disdettarlo nei termini previsti all’art. 4.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Detto ciò, affrontiamo ora il problema del recesso. La clausola del recesso anticipato richiede i gravi motivi (il recesso convenzionale è limitato alla sola interruzione degli studi). In questo caso purtroppo non vi è ancora una adeguata casistica a cui riferirsi. In genere quasi nessun locatore contesta i gravi motivi, in quanto non è in grado di verificare se siano veri o falsi. Solo un giudice – a cui si è rivolto il locatore per fare annullare il recesso - può richiederti l’onere di dimostrarli, ma non è detto che il giudice la pensi come te</span><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">. </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">Non è possibile dire se “<em>la mancanza di soldi</em>” (più che comprensibile nel momento attuale) possa essere considerata un grave motivo, poiché ogni situazione, in caso di contestazione, va vista specificatamente. </span><span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">In genere il giudice, nel valutare il singolo caso, riconosce rilevanza, ai fini del recesso, ai soli motivi oggettivi, vale a dire all’oggetto della locazione, e, quindi, anche alla congiuntura economica che si riverbera su quel specifico contratto, prestando scarsa attenzione ai motivi soggettivi del conduttore. Quindi è necessario che comunichi per iscritto con lettera raccomandata la volontà di recedere anticipatamente dal contratto, specificando compiutamente le tue difficoltà economiche, nei termini che questo indica. Pertanto: </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Ipotesi<em> a)</em>: puoi recedere dal contratto in solido solo se c’è l’accordo tra tutte le parti in causa, locatore compreso (non basta l’assenso degli altri co-conduttori): solo in tal caso vieni liberato contrattualmente, lasciando in capo a chi resta gli obblighi contrattuali, salvo l’ingresso di un subentrante.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Ipotesi<em> b)</em>: puoi recedere dal contratto rispettando i termini del recesso (tre mesi) che mi pare di capire sia quello che desideri. Se poi il locatore pretende che tu lasci anzitempo l’immobile, dovrà negoziare con te (che, in questo caso, hai più potere contrattuale di lui) una risoluzione consensuale nei termini che più riterrete opportuni.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 250560, member: 31598"] [FONT=Verdana]Ciao corbinzolu! :) La situazione è un po’ confusa e il particolare tipo di contratto non aiuta molto a districarla: sarebbe necessario esaminare il contratto, innanzitutto per capire se:[/FONT] [I][FONT=Verdana]a)[/FONT][/I][FONT=Verdana] sei cointestatario di un contratto d’affitto per studenti [/FONT][FONT=Verdana]universitari (“[/FONT][I][COLOR=#333333][FONT=Verdana]Il 1 dicembre [B]abbiamo firmato[/B] [B]un nuovo contratto[/B] di durata di mesi 12”) [/FONT][/COLOR][/I][COLOR=#333333][FONT=Verdana]e tu paghi una quota (per una stanza) all’interno della parte conduttrice.[/FONT][/COLOR] [I][COLOR=#333333][FONT=Verdana]b) [/FONT][/COLOR][/I][FONT=Verdana]hai un contratto per studenti universitari a te solo intestato per una singola stanza (“[/FONT][B][I][COLOR=#333333][FONT=Verdana]Prendo in affitto[/FONT][/COLOR][/I][/B][I][COLOR=#333333][FONT=Verdana], subentrando nel vecchio contratto allora presente, [B]una stanza[/B] in quest’immobile”[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=#333333][FONT=Verdana])[/FONT][/COLOR][FONT=Verdana] e paghi un corrispettivo pattuito a contratto.[/FONT] [FONT=Verdana]Dirigerei sull’ipotesi [I]b) [/I](anche se l’articolo a contratto sopramenzionato[/FONT][COLOR=#333333][FONT=Verdana]([/FONT][/COLOR] [I][FONT=Verdana]"[...] [B]conduttori che accettano per se[/B], parte dell'unita immobiliare posta in Cagliari Via xxxx n. xxx piano x int.x composta di n. 3 stanze, oltre uso cucina e servizi, completamente ammobiliata[/FONT][/I][FONT=Verdana]."[/FONT][FONT=Verdana]) mi lascia un po’ perplessa), ma attendo conferma.[/FONT] [FONT=Verdana]Va tenuto presente, in ogni caso, che il modello obbligatorio da utilizzare è l’allegato E al DM 30 dicembre 2000, a cui fanno espresso rinvio gli accordi territoriali, che consente – come ha precisato Limpida al #6 - il recesso al solo conduttore (al locatore non è data la possibilità di non procedere al rinnovo del contratto alla prima scadenza). Alla prima scadenza (01/12/2012) il contratto si rinnova per uguale periodo (12 mesi) se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Pertanto il contratto prosegue anche per il successivo periodo, vale a dire fino al 30 novembre 2013 e solo tu puoi disdettarlo nei termini previsti all’art. 4.[/FONT] [FONT=Verdana]Detto ciò, affrontiamo ora il problema del recesso. La clausola del recesso anticipato richiede i gravi motivi (il recesso convenzionale è limitato alla sola interruzione degli studi). In questo caso purtroppo non vi è ancora una adeguata casistica a cui riferirsi. In genere quasi nessun locatore contesta i gravi motivi, in quanto non è in grado di verificare se siano veri o falsi. Solo un giudice – a cui si è rivolto il locatore per fare annullare il recesso - può richiederti l’onere di dimostrarli, ma non è detto che il giudice la pensi come te[/FONT][COLOR=#333333][FONT=Verdana]. [/FONT][/COLOR][FONT=Verdana]Non è possibile dire se “[I]la mancanza di soldi[/I]” (più che comprensibile nel momento attuale) possa essere considerata un grave motivo, poiché ogni situazione, in caso di contestazione, va vista specificatamente. [/FONT][COLOR=#333333][FONT=Verdana]In genere il giudice, nel valutare il singolo caso, riconosce rilevanza, ai fini del recesso, ai soli motivi oggettivi, vale a dire all’oggetto della locazione, e, quindi, anche alla congiuntura economica che si riverbera su quel specifico contratto, prestando scarsa attenzione ai motivi soggettivi del conduttore. Quindi è necessario che comunichi per iscritto con lettera raccomandata la volontà di recedere anticipatamente dal contratto, specificando compiutamente le tue difficoltà economiche, nei termini che questo indica. Pertanto: [/FONT][/COLOR] [FONT=Verdana]Ipotesi[I] a)[/I]: puoi recedere dal contratto in solido solo se c’è l’accordo tra tutte le parti in causa, locatore compreso (non basta l’assenso degli altri co-conduttori): solo in tal caso vieni liberato contrattualmente, lasciando in capo a chi resta gli obblighi contrattuali, salvo l’ingresso di un subentrante.[/FONT] [FONT=Verdana]Ipotesi[I] b)[/I]: puoi recedere dal contratto rispettando i termini del recesso (tre mesi) che mi pare di capire sia quello che desideri. Se poi il locatore pretende che tu lasci anzitempo l’immobile, dovrà negoziare con te (che, in questo caso, hai più potere contrattuale di lui) una risoluzione consensuale nei termini che più riterrete opportuni.[/FONT] [/QUOTE]
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