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Testo
<blockquote data-quote="irma" data-source="post: 781207" data-attributes="member: 19787"><p>Indipendentemente dall'acquisto tramite asta, la norma dice che "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” (inteso come anno gestionale, che parte da quando era stato formato il condominio)... poi si verifica che, dopo aver pagato le spese arretrate del tuo appartamento, ti trovi in solidarietà con gli altri proprietari anche per le spese arretrate di altri appartamenti ... spesso l'amministratore non agisce contro i condomini che non pagano, come invece dovrebbe dai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (art. 1129 c.c.)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="irma, post: 781207, member: 19787"] Indipendentemente dall'acquisto tramite asta, la norma dice che "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” (inteso come anno gestionale, che parte da quando era stato formato il condominio)... poi si verifica che, dopo aver pagato le spese arretrate del tuo appartamento, ti trovi in solidarietà con gli altri proprietari anche per le spese arretrate di altri appartamenti ... spesso l'amministratore non agisce contro i condomini che non pagano, come invece dovrebbe dai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (art. 1129 c.c.) [/QUOTE]
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