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Subentro contratto locazione e modifica conduttori
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 232164" data-attributes="member: 31598"><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Ciao Chiara! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Mi spiace dissentire. La fattispecie in questione, a mio avviso, impatta due ambiti.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">La responsabilità del pagamento del canone è un obbligo solidale e non basta che un coinquilino vada via per esserne liberato. A livello civilistico è bene per tutti (locatore, conduttore recedente, conduttori che restano) formalizzare tale passaggio con atto scritto (che può anche essere registrato) come modifica del contratto originale , che resta pienamente vigente </span></span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #212121">(non è prevista una forma specifica)</span></span><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">, accettato da tutte le parti firmatarie – che attesti il trasferimento degli obblighi contrattuali di chi se ne va in capo ai due restanti conduttori, liberando, in questo modo, il conduttore recedente.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">A livello tributario è necessario registrare la conseguente cessione - perchè è di cessione di contratto che stiamo parlando - della quota di spettanza del contratto (33,3%) del conduttore che se ne va ai due conduttori che rimangono (che divengono detentori pro quota ciascuno, a seguito di cessione, del 50% del contratto). Per le spese di questa registrazione non c’è una regola precisa e, salvo accordi contrattuali, sarei pertanto portata ad attribuirla a colui che ne trae utilità, cioè il conduttore che esce anticipatamente dal contratto.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Il caso prospettato si configura, infatti - come tu stessa hai giustamente precisato - come recesso parziale. Tale eventualità (soggetta a tassazione anche in regime di cedolare) deve essere portata a conoscenza dell’amministrazione finanziaria nei termini previsti dal DPR 26 aprile 1986, n°131. In caso contrario, l’ufficio competente – al successivo adempimento (si pensi solo al caso di un successivo subentro ovvero alla proroga in cui risulti, dal modello 69, la scomparsa, tra i soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto, del conduttore recedente) – potrebbe facilmente intervenire con atti di contestazione e accertamento, imponendo la regolarizzazione del tardivo pagamento dell’imposta dovuta con relativa sanzione e interessi di mora. </span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Da un punto di vista formale, una volta effettuato il pagamento del modello F23 (cod. trib. 110T; 67 euro), mimusso dovrà presentare al competente ufficio dell’Ag. delle Entrate la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’imposta (mod. F23) e la richiesta di cessione di contratto (mod. 69), indicando nell’apposito quadro B del suddetto modello (che fotografa la situazione post cessione) i dati del locatore e dei conduttori che restano.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 232164, member: 31598"] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Ciao Chiara! :) Mi spiace dissentire. La fattispecie in questione, a mio avviso, impatta due ambiti.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]La responsabilità del pagamento del canone è un obbligo solidale e non basta che un coinquilino vada via per esserne liberato. A livello civilistico è bene per tutti (locatore, conduttore recedente, conduttori che restano) formalizzare tale passaggio con atto scritto (che può anche essere registrato) come modifica del contratto originale , che resta pienamente vigente [/FONT][/COLOR][FONT=Verdana][COLOR=#212121](non è prevista una forma specifica)[/COLOR][/FONT][COLOR=#212121][FONT=Verdana], accettato da tutte le parti firmatarie – che attesti il trasferimento degli obblighi contrattuali di chi se ne va in capo ai due restanti conduttori, liberando, in questo modo, il conduttore recedente.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]A livello tributario è necessario registrare la conseguente cessione - perchè è di cessione di contratto che stiamo parlando - della quota di spettanza del contratto (33,3%) del conduttore che se ne va ai due conduttori che rimangono (che divengono detentori pro quota ciascuno, a seguito di cessione, del 50% del contratto). Per le spese di questa registrazione non c’è una regola precisa e, salvo accordi contrattuali, sarei pertanto portata ad attribuirla a colui che ne trae utilità, cioè il conduttore che esce anticipatamente dal contratto.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Il caso prospettato si configura, infatti - come tu stessa hai giustamente precisato - come recesso parziale. Tale eventualità (soggetta a tassazione anche in regime di cedolare) deve essere portata a conoscenza dell’amministrazione finanziaria nei termini previsti dal DPR 26 aprile 1986, n°131. In caso contrario, l’ufficio competente – al successivo adempimento (si pensi solo al caso di un successivo subentro ovvero alla proroga in cui risulti, dal modello 69, la scomparsa, tra i soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto, del conduttore recedente) – potrebbe facilmente intervenire con atti di contestazione e accertamento, imponendo la regolarizzazione del tardivo pagamento dell’imposta dovuta con relativa sanzione e interessi di mora. [/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Da un punto di vista formale, una volta effettuato il pagamento del modello F23 (cod. trib. 110T; 67 euro), mimusso dovrà presentare al competente ufficio dell’Ag. delle Entrate la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’imposta (mod. F23) e la richiesta di cessione di contratto (mod. 69), indicando nell’apposito quadro B del suddetto modello (che fotografa la situazione post cessione) i dati del locatore e dei conduttori che restano.[/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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