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Sublocazione di un contratto a canone concordato
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 217303" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Se la sublocazione è vietata, il consenso del locatore alla sublocazione deve essere dichiarato. Di ciò si deve dare atto con una scrittura privata che dovrà essere debitamente registrata, in quanto si va a modificare una clausola pattuita <em>ab origine</em>.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Poiché il contratto di sublocazione è un contratto derivato e dipendente da quello principale, che vede in scena tre attori (il locatore, il conduttore preteso cedente e il preteso cessionario) – sussistendo tra questi un litisconsorzio necessario - ne consegue che:</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">a) la sublocazione ad un terzo conserva la durata originaria, indipendentemente dai motivi di transitorietà del sublocatore e/o del subconduttore; </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">b) le norme che regolano gli obblighi del locatore, regolano nella stessa misura anche gli obblighi del sublocatore; per converso, il subconduttore ha gli stessi diritti e doveri del conduttore.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Pertanto, nel caso di specie, è opportuno – e non mi parrebbe vietato - che il contratto di sublocazione tra conduttore e subconduttore rivesta la forma del contratto transitorio, a norma dell’art. 5, comma 1, legge n°431/1998 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, con durata non superiore a quella prevista dal contratto principale. Condizione imposta in tali contratti è l’accollo alla parte locatrice dell’onere di confermare prima della scadenza del contratto i motivi della transitorietà posti a fondamento della sua stipula. Se così non fosse (motivo transitorio mancante, mancata comunicazione della permanenza della motivazione transitoria, motivo transitorio decaduto ecc.), allora si aprono altri scenari che per il momento ti risparmio. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Il contratto transitorio è un contratto a termine che non può essere rinnovato e il subconduttore deve rilasciare i locali, essendo terminato il motivo di transitorietà dichiarato nel contratto stesso e, </span><span style="font-family: 'Verdana'">ove il medesimo non rilasci spontaneamente l'immobile, </span><span style="font-family: 'Verdana'">il sublocatore, al suo ritorno, potrà chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto. Quanto al canone di sublocazione e al recesso del subconduttore, ci si dovrà riferire a quanto stabilito dagli accordi territoriali e alle specifiche realtà locali in materia di locazione abitativa di natura transitoria.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Non mancherei comunque di prestare la dovuta attenzione - come ha precisato Sim - al contratto che andrai a stipulare, in quanto il processo sublocativo – specie di natura transitoria - non è dei più facilmente gestibili e, anche se regolarizzato, genera spesso situazioni insidiose e contrastanti, per nulla complementari e con esiti, a volte, nefasti: non a caso le stesse Agenzie Casa dei vari comuni che prendono in locazione appartamenti da privati da destinare all’affitto, preferiscono affidarsi, in genere, a più lineari concessioni amministrative: è comunque consigliabile farsi assistere da un professionista o da una valida organizzazione di categoria e valutare la stesura di un testo scritto ben ponderato. </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 217303, member: 31598"] [FONT=Verdana]Se la sublocazione è vietata, il consenso del locatore alla sublocazione deve essere dichiarato. Di ciò si deve dare atto con una scrittura privata che dovrà essere debitamente registrata, in quanto si va a modificare una clausola pattuita [I]ab origine[/I].[/FONT] [FONT=Verdana]Poiché il contratto di sublocazione è un contratto derivato e dipendente da quello principale, che vede in scena tre attori (il locatore, il conduttore preteso cedente e il preteso cessionario) – sussistendo tra questi un litisconsorzio necessario - ne consegue che:[/FONT] [FONT=Verdana]a) la sublocazione ad un terzo conserva la durata originaria, indipendentemente dai motivi di transitorietà del sublocatore e/o del subconduttore; [/FONT] [FONT=Verdana]b) le norme che regolano gli obblighi del locatore, regolano nella stessa misura anche gli obblighi del sublocatore; per converso, il subconduttore ha gli stessi diritti e doveri del conduttore.[/FONT] [FONT=Verdana]Pertanto, nel caso di specie, è opportuno – e non mi parrebbe vietato - che il contratto di sublocazione tra conduttore e subconduttore rivesta la forma del contratto transitorio, a norma dell’art. 5, comma 1, legge n°431/1998 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, con durata non superiore a quella prevista dal contratto principale. Condizione imposta in tali contratti è l’accollo alla parte locatrice dell’onere di confermare prima della scadenza del contratto i motivi della transitorietà posti a fondamento della sua stipula. Se così non fosse (motivo transitorio mancante, mancata comunicazione della permanenza della motivazione transitoria, motivo transitorio decaduto ecc.), allora si aprono altri scenari che per il momento ti risparmio. [/FONT] [FONT=Verdana]Il contratto transitorio è un contratto a termine che non può essere rinnovato e il subconduttore deve rilasciare i locali, essendo terminato il motivo di transitorietà dichiarato nel contratto stesso e, [/FONT][FONT=Verdana]ove il medesimo non rilasci spontaneamente l'immobile, [/FONT][FONT=Verdana]il sublocatore, al suo ritorno, potrà chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto. Quanto al canone di sublocazione e al recesso del subconduttore, ci si dovrà riferire a quanto stabilito dagli accordi territoriali e alle specifiche realtà locali in materia di locazione abitativa di natura transitoria.[/FONT] [FONT=Verdana]Non mancherei comunque di prestare la dovuta attenzione - come ha precisato Sim - al contratto che andrai a stipulare, in quanto il processo sublocativo – specie di natura transitoria - non è dei più facilmente gestibili e, anche se regolarizzato, genera spesso situazioni insidiose e contrastanti, per nulla complementari e con esiti, a volte, nefasti: non a caso le stesse Agenzie Casa dei vari comuni che prendono in locazione appartamenti da privati da destinare all’affitto, preferiscono affidarsi, in genere, a più lineari concessioni amministrative: è comunque consigliabile farsi assistere da un professionista o da una valida organizzazione di categoria e valutare la stesura di un testo scritto ben ponderato. [/FONT] [/QUOTE]
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