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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Sublocazione stanza ufficio immobile A/10
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 262472" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Anch'io, nel caso di specie, propenderei per una sublocazione parziale, con alcune avvertenze, però. In tal caso, sotto il profilo civilistico, perché possa sublocarsi (anche parzialmente) un immobile ad uso diverso da quello abitativo, l’art. 36 della legge n°392/1978 richiede che si verifichi altresì la cessione o la locazione dell’azienda, intesa nel senso giuridico del termine, cioè il complesso di beni organizzati per l’esercizio di una specifica e ben individuata impresa, di cui l’immobile locato non rappresenta che uno degli elementi costitutivi. Pertanto, si può affermare che il suddetto articolo non trovi applicazione nel caso illustrato, trattandosi di attività di lavoro autonomo (anche professionale), per il quale, come per quelle attività per le quali non si configuri l’esistenza di una azienda, vale a dire attività ricreative, assistenziali, culturali ecc. (di cui all’art. 42 della stessa legge) si applica l’art. 1594 cod. civ. che consente al conduttore di sublocare la cosa locatagli qualora ciò non sia vietato dal contratto e sempre che il locatore acconsenta.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ciò detto, qualora il tuo cliente intenda sublocare parte dell’immobile, egli deve darne anticipatamente <em>comunicazione di concessione in sublocazione parziale</em> al locatore, mediante lettera raccomandata o mezzi equipollenti, per poi stipulare con il subconduttore un valido contratto di sublocazione, rilasciando, su debita richiesta del medesimo, relative quietanze (art. 1199 cod. civ.).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Chiarito il quadro normativo, gli adempimenti fiscali connessi alla stipula di un contratto di tale natura - le norme che regolano gli obblighi del locatore regolano, nella stessa maniera, anche gli obblighi del sublocatore, con l'avvertenza che, venuto meno il diritto del dante causa (sublocatore), viene meno anche il diritto dell'avente causa (subconduttore) - nel caso proposto, sono i medesimi di quelli del contratto principale:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">a)</span></em><span style="font-family: 'Verdana'"> versamento dell’imposta di registro da corrispondere nella misura del 2% del canone annuo, con minimo di € 67 (Tariffa, Parte I, art. 5 del TUR) tramite mod. F23 entro 30 giorni dalla stipula del contratto di sublocazione (se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto);</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">b)</span></em><span style="font-family: 'Verdana'"> presentazione presso l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di stipulazione (se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto) di almeno due copie del contratto (con firme in originale) su cui va applicata una marca da bollo da € 14,62 da bollo ogni 4 pagine (o 100 righe) + copia del mod. F23 relativo al versamento dell’imposta di registro + copia del mod. 69 per la richiesta di registrazione, indicando in TIPOLOGIA DELL’ATTO: SUBLOCAZIONE PARZIALE DI UFFICIO e nel quadro B: N.ORD. 1 = i dati del sublocatore e N.ORD. 2 = i dati del sub conduttore.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Rimane l’obbligo di presentazione alle autorità di P.S. del modello c.d. <em>Dichiarazione di ospitalità in favore di cittadino straniero</em> per denunciare la sublocazione solamente nel caso in cui il subconduttore sia extracomunitario o apolide (in caso di sublocazione, tale adempimento è posto a carico del sublocatore).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ai fini reddituali (IRPEF), i redditi derivanti dal contratto di sublocazione andranno dichiarati dal sublocatore come redditi diversi (sul quadro D del modello 730 o sul quadro RL del modello UNICO) secondo le modalità stabilite dall’art. 71 del TUIR.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 262472, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Anch'io, nel caso di specie, propenderei per una sublocazione parziale, con alcune avvertenze, però. In tal caso, sotto il profilo civilistico, perché possa sublocarsi (anche parzialmente) un immobile ad uso diverso da quello abitativo, l’art. 36 della legge n°392/1978 richiede che si verifichi altresì la cessione o la locazione dell’azienda, intesa nel senso giuridico del termine, cioè il complesso di beni organizzati per l’esercizio di una specifica e ben individuata impresa, di cui l’immobile locato non rappresenta che uno degli elementi costitutivi. Pertanto, si può affermare che il suddetto articolo non trovi applicazione nel caso illustrato, trattandosi di attività di lavoro autonomo (anche professionale), per il quale, come per quelle attività per le quali non si configuri l’esistenza di una azienda, vale a dire attività ricreative, assistenziali, culturali ecc. (di cui all’art. 42 della stessa legge) si applica l’art. 1594 cod. civ. che consente al conduttore di sublocare la cosa locatagli qualora ciò non sia vietato dal contratto e sempre che il locatore acconsenta.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ciò detto, qualora il tuo cliente intenda sublocare parte dell’immobile, egli deve darne anticipatamente [I]comunicazione di concessione in sublocazione parziale[/I] al locatore, mediante lettera raccomandata o mezzi equipollenti, per poi stipulare con il subconduttore un valido contratto di sublocazione, rilasciando, su debita richiesta del medesimo, relative quietanze (art. 1199 cod. civ.).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Chiarito il quadro normativo, gli adempimenti fiscali connessi alla stipula di un contratto di tale natura - le norme che regolano gli obblighi del locatore regolano, nella stessa maniera, anche gli obblighi del sublocatore, con l'avvertenza che, venuto meno il diritto del dante causa (sublocatore), viene meno anche il diritto dell'avente causa (subconduttore) - nel caso proposto, sono i medesimi di quelli del contratto principale:[/SIZE][/FONT] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]a)[/FONT][/I][FONT=Verdana] versamento dell’imposta di registro da corrispondere nella misura del 2% del canone annuo, con minimo di € 67 (Tariffa, Parte I, art. 5 del TUR) tramite mod. F23 entro 30 giorni dalla stipula del contratto di sublocazione (se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto);[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]b)[/FONT][/I][FONT=Verdana] presentazione presso l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di stipulazione (se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto) di almeno due copie del contratto (con firme in originale) su cui va applicata una marca da bollo da € 14,62 da bollo ogni 4 pagine (o 100 righe) + copia del mod. F23 relativo al versamento dell’imposta di registro + copia del mod. 69 per la richiesta di registrazione, indicando in TIPOLOGIA DELL’ATTO: SUBLOCAZIONE PARZIALE DI UFFICIO e nel quadro B: N.ORD. 1 = i dati del sublocatore e N.ORD. 2 = i dati del sub conduttore.[/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3]Rimane l’obbligo di presentazione alle autorità di P.S. del modello c.d. [I]Dichiarazione di ospitalità in favore di cittadino straniero[/I] per denunciare la sublocazione solamente nel caso in cui il subconduttore sia extracomunitario o apolide (in caso di sublocazione, tale adempimento è posto a carico del sublocatore).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ai fini reddituali (IRPEF), i redditi derivanti dal contratto di sublocazione andranno dichiarati dal sublocatore come redditi diversi (sul quadro D del modello 730 o sul quadro RL del modello UNICO) secondo le modalità stabilite dall’art. 71 del TUIR.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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