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<blockquote data-quote="SORMAR" data-source="post: 75577" data-attributes="member: 16645"><p>Ciao carmensita, questo è quello che ho trovato:</p><p>1)- le sentenze del Consiglio di Stato sulla”convenzione edilizia” hanno così dichiarato: “In via generale</p><p>la giurisprudenza in materia di vincoli ha chiarito l’impossibilità per il comune di fissare limiti alla</p><p>commerciabilità dei beni oltre quelli fissati dal legislatore nazionale affermando che “Poiché l’art.35, c.</p><p>14 – 17, della L. 22 ottobre 1971, n°865, stabilisce una disciplina limitativa della commerciabilità degli</p><p>alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di legge prevista</p><p>nell’art. 42, c. 2, della Costituzione (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Giur. It. 1990, III, 1,</p><p>240)”, e che “Sono illegittime le clausole inserite in una convenzione per l’assegnazione di aree</p><p>destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorità comunale in violazione</p><p>dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n°865, imponga alle cooperative ed ai suoi assegnatari limitazioni</p><p>alla facoltà di cedere o locare gli immobili diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal</p><p>legislatore (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Foro amm., 1990, 35)”. Successivamente</p><p>tutti i vincoli stabiliti dall’art. 35, L. 865/1971 dal c. 15 al 19 sono abrogati dall’art. 23, c. 2, della L.</p><p>179/1992”;</p><p>2) la Legge 179/’92 ha non solo ridotto a cinque anni il divieto di alienabilità e di locazione</p><p>precedentemente fissato in dieci e venti anni per gli appartamenti realizzati su aree cedute in</p><p>proprietà, ma ha altresì abrogato tutte le prescrizioni soggettive e di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi oltre il periodo di durata di detto divieto.</p><p>Insomma, i cinque anni sono ampiamente, trascorsi, benché la convenzione ed il successivo rogito</p><p>impongano termini diversi, l'agibilità non ha alcuna influenza sull'alienabilità del dell'immobile, sia</p><p>aoggettiva, sia soggettiva.</p><p></p><p>Spero che ti possa essere utile</p><p>ciao</p><p>SORMAR<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SORMAR, post: 75577, member: 16645"] Ciao carmensita, questo è quello che ho trovato: 1)- le sentenze del Consiglio di Stato sulla”convenzione edilizia” hanno così dichiarato: “In via generale la giurisprudenza in materia di vincoli ha chiarito l’impossibilità per il comune di fissare limiti alla commerciabilità dei beni oltre quelli fissati dal legislatore nazionale affermando che “Poiché l’art.35, c. 14 – 17, della L. 22 ottobre 1971, n°865, stabilisce una disciplina limitativa della commerciabilità degli alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di legge prevista nell’art. 42, c. 2, della Costituzione (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Giur. It. 1990, III, 1, 240)”, e che “Sono illegittime le clausole inserite in una convenzione per l’assegnazione di aree destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorità comunale in violazione dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n°865, imponga alle cooperative ed ai suoi assegnatari limitazioni alla facoltà di cedere o locare gli immobili diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal legislatore (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Foro amm., 1990, 35)”. Successivamente tutti i vincoli stabiliti dall’art. 35, L. 865/1971 dal c. 15 al 19 sono abrogati dall’art. 23, c. 2, della L. 179/1992”; 2) la Legge 179/’92 ha non solo ridotto a cinque anni il divieto di alienabilità e di locazione precedentemente fissato in dieci e venti anni per gli appartamenti realizzati su aree cedute in proprietà, ma ha altresì abrogato tutte le prescrizioni soggettive e di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi oltre il periodo di durata di detto divieto. Insomma, i cinque anni sono ampiamente, trascorsi, benché la convenzione ed il successivo rogito impongano termini diversi, l'agibilità non ha alcuna influenza sull'alienabilità del dell'immobile, sia aoggettiva, sia soggettiva. Spero che ti possa essere utile ciao SORMAR;) [/QUOTE]
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