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<blockquote data-quote="Avv Luigi Polidoro" data-source="post: 504340" data-attributes="member: 53081"><p>Continuo a non capire.</p><p>Riprovo:</p><p>2002 muore Caia (madre)</p><p>2005 muore Tizio (padre)</p><p>Il figlio rinuncia alla eredità di Tizio con atto del 2005.</p><p>Nel 2012 il figlio ed il nipote rinunciano alla eredità di Caia.</p><p>Il nipote (è l'unico figlio del figlio rinunciante, o ce ne sono altri?) non ha mai rinunciato alla eredità di Tizio.</p><p>Spero di aver compreso bene.</p><p>Il notaio ha un bel rebus: capire chi è titolare per comprendere chi dovrà necessariamente partecipare all'atto in qualità di venditore. </p><p>Dovrà verificare con esattezza le date (il diritto di accettare / rinunciare ad eredità si prescrive in 10 anni - art. 480 cc) e verificare, in base alla situazione di fatto (secondo l'art. 485 comma 2 cc il chiamato all'eredità che sia in possesso dei beni - anche solo di alcuni - è erede puro e semplice se non fa l'accettazione con beneficio di inventario entro 3 mesi dalla apertura della successione), l'efficacia delle rinunce.</p><p>A mio parere l'agenzia avrebbe dovuto individuare la titolarietà del bene o, quantomeno, comprendere che la titolarietà dello stesso era confusa invitando quindi i proprietari a rivolgersi ad un notaio per la chiarificazione della vicenda successoria.</p><p>Infatti:</p><p>1) la vicenda successoria dovrà essere chiarita prima della vendita e ciò dovrà avvenire a spese dei venditori;</p><p>2) se non la si chiarisce prima di vendere, si rischia di far sottoscrivere un preliminare avente ad oggetto una cosa altrui (almeno parzialmente).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avv Luigi Polidoro, post: 504340, member: 53081"] Continuo a non capire. Riprovo: 2002 muore Caia (madre) 2005 muore Tizio (padre) Il figlio rinuncia alla eredità di Tizio con atto del 2005. Nel 2012 il figlio ed il nipote rinunciano alla eredità di Caia. Il nipote (è l'unico figlio del figlio rinunciante, o ce ne sono altri?) non ha mai rinunciato alla eredità di Tizio. Spero di aver compreso bene. Il notaio ha un bel rebus: capire chi è titolare per comprendere chi dovrà necessariamente partecipare all'atto in qualità di venditore. Dovrà verificare con esattezza le date (il diritto di accettare / rinunciare ad eredità si prescrive in 10 anni - art. 480 cc) e verificare, in base alla situazione di fatto (secondo l'art. 485 comma 2 cc il chiamato all'eredità che sia in possesso dei beni - anche solo di alcuni - è erede puro e semplice se non fa l'accettazione con beneficio di inventario entro 3 mesi dalla apertura della successione), l'efficacia delle rinunce. A mio parere l'agenzia avrebbe dovuto individuare la titolarietà del bene o, quantomeno, comprendere che la titolarietà dello stesso era confusa invitando quindi i proprietari a rivolgersi ad un notaio per la chiarificazione della vicenda successoria. Infatti: 1) la vicenda successoria dovrà essere chiarita prima della vendita e ciò dovrà avvenire a spese dei venditori; 2) se non la si chiarisce prima di vendere, si rischia di far sottoscrivere un preliminare avente ad oggetto una cosa altrui (almeno parzialmente). [/QUOTE]
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