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Testo
<blockquote data-quote="egi" data-source="post: 110079" data-attributes="member: 17934"><p>Se l’inquilino non paga si riducono le tasse</p><p>Sentenza n. 362 12/07/2000</p><p></p><p></p><p></p><p>La Corte, fornendo una precisazione che comporta un risparmio rilevante d'imposta per i proprietari di immobili alle prese con inquilini morosi, ha chiarito, nell'ambito della sentenza n° 362 -12/ 07/2000, che quando l'inquilino non paga i canoni dovuti contrattualmente, agli effetti della determinazione del reddito immobiliare rilevante ai fini fiscali si fa riferimento alla rendita catastale (e non al canone di locazione).</p><p>Perché ciò sia possibile basta che il proprietario provveda a diffidare formalmente l'inquilino ad adempiere; in questo modo e fino a quando l'inquilino continua ad essere moroso il proprietario procederà al calcolo del reddito (derivante dall'immobile affittato) in base alla rendita catastale. Considerato che la morosità dell'inquilino è motivo di risoluzione di diritto del contratto e che la diffida ad adempiere consente l'azione di convalida di sfratto (come forma mista diretta alla risoluzione e al rilascio), la Corte Costituzionale ha anche precisato che, una volta intervenuta la risoluzione del contratto di affitto, l'obbligazione a carico dell'inquilino inadempiente ha natura risarcitoria e non di canone di locazione.</p><p></p><p></p><p>L'agenzia delle entrate, circolare ministeriale n. 150 del luglio 1999, comunica che il canone non riscosso può non essere dichiarato solo se lo sfratto è convalidato dal Giudice.</p><p>Vanno quindi dichiarati anche i canoni non riscossi e in seguito chiedere il rimborso oppure usufruire di un credito di imposta pari ai canoni non riscossi da utilizzare nella dichiarazione dei redditi successiva.</p><p></p><p>SE LA Sentenza n. 362 12/07/2000 (SOPRA CITATA) E' SUCCESSIVA ALLA circolare ministeriale n. 150 (ANCHE SOPRA CITATA) del luglio 1999 VUOL DIRE ALLORA CHE POSSO CONSIDERARE VALIDA QUELLA DEL 2000 E COMPORTARMI QUINDI COME PREVEDE QUELLA DEL 2000 COME DEFINITIVA?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="egi, post: 110079, member: 17934"] Se l’inquilino non paga si riducono le tasse Sentenza n. 362 12/07/2000 La Corte, fornendo una precisazione che comporta un risparmio rilevante d'imposta per i proprietari di immobili alle prese con inquilini morosi, ha chiarito, nell'ambito della sentenza n° 362 -12/ 07/2000, che quando l'inquilino non paga i canoni dovuti contrattualmente, agli effetti della determinazione del reddito immobiliare rilevante ai fini fiscali si fa riferimento alla rendita catastale (e non al canone di locazione). Perché ciò sia possibile basta che il proprietario provveda a diffidare formalmente l'inquilino ad adempiere; in questo modo e fino a quando l'inquilino continua ad essere moroso il proprietario procederà al calcolo del reddito (derivante dall'immobile affittato) in base alla rendita catastale. Considerato che la morosità dell'inquilino è motivo di risoluzione di diritto del contratto e che la diffida ad adempiere consente l'azione di convalida di sfratto (come forma mista diretta alla risoluzione e al rilascio), la Corte Costituzionale ha anche precisato che, una volta intervenuta la risoluzione del contratto di affitto, l'obbligazione a carico dell'inquilino inadempiente ha natura risarcitoria e non di canone di locazione. L'agenzia delle entrate, circolare ministeriale n. 150 del luglio 1999, comunica che il canone non riscosso può non essere dichiarato solo se lo sfratto è convalidato dal Giudice. Vanno quindi dichiarati anche i canoni non riscossi e in seguito chiedere il rimborso oppure usufruire di un credito di imposta pari ai canoni non riscossi da utilizzare nella dichiarazione dei redditi successiva. SE LA Sentenza n. 362 12/07/2000 (SOPRA CITATA) E' SUCCESSIVA ALLA circolare ministeriale n. 150 (ANCHE SOPRA CITATA) del luglio 1999 VUOL DIRE ALLORA CHE POSSO CONSIDERARE VALIDA QUELLA DEL 2000 E COMPORTARMI QUINDI COME PREVEDE QUELLA DEL 2000 COME DEFINITIVA? [/QUOTE]
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