Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Titolare contratto locazione è scomparsa e non restituisce deposito cauzionale
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 284289" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ciao Fabrizio! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Capita sovente, ove sorga controversia economica in materia locativa tra locatore e conduttore, che le parti, una volta falliti i rituali procedimenti con diffida all’immediata corresponsione di quanto dovuto – per evitare lunghi e costosi giudizi - si rivolgano, per una “tutela rapida del diritto”, all’Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato per sporgere querela o denuncia, pretendendo poi che tali organi intervengano per risolvere la vertenza insorta tra le parti: ad esempio è il caso di contestazioni legate a somme di denaro non ricevute (morosità) o trattenute (deposito cauzionale). </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Gli uffici di Polizia Giudiziaria, una volta espletata preliminarmente la necessaria verifica del merito della questione, benché a volte riluttanti, trasmettono l’atto all’autorità competente perché valuti se sussista ipotesi di reato (non tutti gli illeciti sono reati). Se il Magistrato assegnatario del procedimento scaturito dalla querela riterrà di procedere, ricorrendo tutti i presupposti del fatto-reato, instaurerà un procedimento penale nei confronti del soggetto querelato, ma i casi a cui in precedenza si accennava vengono, in genere, archiviati, trattandosi di mero inadempimento civile su immobile contrattualizzato. Ciò non significa che una querela per presunta appropriazione indebita non possa a volte sortire l’effetto desiderato di persuadere il resistente a ottemperare ai propri obblighi.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Vertenze riguardanti in particolare il deposito cauzionale trattenuto senza titolo dal locatore passano attraverso altra via. Qualora, infatti, il locatore (querelato o meno) non provveda alla restituzione in modo tempestivo del deposito cauzionale, senza proporre domanda giudiziale per l’intera o parziale attribuzione dello stesso, a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne l’immediata restituzione, proponendo azione civile (per inadempimento di una obbligazione incombente sul locatore) e richiedendo idoneo decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. n°14655/2002). </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Riguardo, poi, la natura del deposito cauzionale che sollevi, non paiono esserci dubbi circa la natura di pegno, per essere più precisi di<strong><span style="font-family: 'Verdana'"> pegno irregolare</span></strong>. Favorevole a questa qualificazione è sempre la Suprema Corte (Cass. n°9287/1987): giuridicamente si ravvisa il pegno perché vi è una sorta di spossessamento, in danno del conduttore di una somma di denaro che viene consegnata al locatore, mentre l’irregolarità è data dal fatto che il bene dato in pegno (cioè la somma di denaro) si confonde con il patrimonio del locatore che ne diviene il proprietario, il quale può goderne i frutti e disporre liberamente del deposito stesso, di conseguenza la mancata restituzione del deposito cauzionale non configura l’ipotesi criminosa in esame, di cui all’art. 646 c.p., difettando il presupposto essenziale di impossessamento di cosa altrui, passando la somma, data a tale titolo, in proprietà del locatore. Apro una breve parentesi: la disposizione di cui all’art. 11 della legge n°392/1978 riprende, infatti, detto principio, consentendo al locatore di utilizzare la somma come meglio crede (il locatore deve unicamente restituire una somma equivalente più interessi).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Chiusa la parentesi, non nego che esista chi dissente da siffatta equiparazione totale del deposito cauzionale al pegno irregolare: alcuni interpreti (sia pure con qualche incertezza) e una parte minoritaria della giurisprudenza optano, infatti, per la tesi del <strong>deposito irregolare</strong>, ma, che io sappia, mai dottrina e giurisprudenza hanno concordato nel definire il deposito cauzionale come una forma di <strong>deposito necessario, </strong>tesi ardita, quest’ultima, che, sulla scorta di tale presupposto, renderebbe ardua la sovrapposizione delle due figure, considerato che il deposito necessario (figura peraltro non più riprodotta dal vigente codice civile), ai sensi dell’art. 1864 del cod. civ. del 1865, si verifica in circostanze del tutto particolari, ad esempio quando un soggetto, in caso di un evento non prevedibile (ad es. un incidente, un incendio, un naufragio, ecc.), “<em>sotto l’impero della necessità</em>”, ovvero senza avere alcuna libertà di scelta, affida in custodia un suo bene ad un altro soggetto.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Penny<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/heartbeat.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":amore:" title="Love :amore:" data-shortname=":amore:" /> </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 284289, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ciao Fabrizio! :) Capita sovente, ove sorga controversia economica in materia locativa tra locatore e conduttore, che le parti, una volta falliti i rituali procedimenti con diffida all’immediata corresponsione di quanto dovuto – per evitare lunghi e costosi giudizi - si rivolgano, per una “tutela rapida del diritto”, all’Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato per sporgere querela o denuncia, pretendendo poi che tali organi intervengano per risolvere la vertenza insorta tra le parti: ad esempio è il caso di contestazioni legate a somme di denaro non ricevute (morosità) o trattenute (deposito cauzionale). [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Gli uffici di Polizia Giudiziaria, una volta espletata preliminarmente la necessaria verifica del merito della questione, benché a volte riluttanti, trasmettono l’atto all’autorità competente perché valuti se sussista ipotesi di reato (non tutti gli illeciti sono reati). Se il Magistrato assegnatario del procedimento scaturito dalla querela riterrà di procedere, ricorrendo tutti i presupposti del fatto-reato, instaurerà un procedimento penale nei confronti del soggetto querelato, ma i casi a cui in precedenza si accennava vengono, in genere, archiviati, trattandosi di mero inadempimento civile su immobile contrattualizzato. Ciò non significa che una querela per presunta appropriazione indebita non possa a volte sortire l’effetto desiderato di persuadere il resistente a ottemperare ai propri obblighi.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Vertenze riguardanti in particolare il deposito cauzionale trattenuto senza titolo dal locatore passano attraverso altra via. Qualora, infatti, il locatore (querelato o meno) non provveda alla restituzione in modo tempestivo del deposito cauzionale, senza proporre domanda giudiziale per l’intera o parziale attribuzione dello stesso, a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne l’immediata restituzione, proponendo azione civile (per inadempimento di una obbligazione incombente sul locatore) e richiedendo idoneo decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. n°14655/2002). [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana]Riguardo, poi, la natura del deposito cauzionale che sollevi, non paiono esserci dubbi circa la natura di pegno, per essere più precisi di[B][FONT=Verdana] pegno irregolare[/FONT][/B]. Favorevole a questa qualificazione è sempre la Suprema Corte (Cass. n°9287/1987): giuridicamente si ravvisa il pegno perché vi è una sorta di spossessamento, in danno del conduttore di una somma di denaro che viene consegnata al locatore, mentre l’irregolarità è data dal fatto che il bene dato in pegno (cioè la somma di denaro) si confonde con il patrimonio del locatore che ne diviene il proprietario, il quale può goderne i frutti e disporre liberamente del deposito stesso, di conseguenza la mancata restituzione del deposito cauzionale non configura l’ipotesi criminosa in esame, di cui all’art. 646 c.p., difettando il presupposto essenziale di impossessamento di cosa altrui, passando la somma, data a tale titolo, in proprietà del locatore. Apro una breve parentesi: la disposizione di cui all’art. 11 della legge n°392/1978 riprende, infatti, detto principio, consentendo al locatore di utilizzare la somma come meglio crede (il locatore deve unicamente restituire una somma equivalente più interessi).[/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Chiusa la parentesi, non nego che esista chi dissente da siffatta equiparazione totale del deposito cauzionale al pegno irregolare: alcuni interpreti (sia pure con qualche incertezza) e una parte minoritaria della giurisprudenza optano, infatti, per la tesi del [B]deposito irregolare[/B], ma, che io sappia, mai dottrina e giurisprudenza hanno concordato nel definire il deposito cauzionale come una forma di [B]deposito necessario, [/B]tesi ardita, quest’ultima, che, sulla scorta di tale presupposto, renderebbe ardua la sovrapposizione delle due figure, considerato che il deposito necessario (figura peraltro non più riprodotta dal vigente codice civile), ai sensi dell’art. 1864 del cod. civ. del 1865, si verifica in circostanze del tutto particolari, ad esempio quando un soggetto, in caso di un evento non prevedibile (ad es. un incidente, un incendio, un naufragio, ecc.), “[I]sotto l’impero della necessità[/I]”, ovvero senza avere alcuna libertà di scelta, affida in custodia un suo bene ad un altro soggetto.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Penny:amore: [/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Titolare contratto locazione è scomparsa e non restituisce deposito cauzionale
Alto