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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Un compromesso è annullabile se da ispezione ipotecaria risulta un pignoramento?
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<blockquote data-quote="gcaval" data-source="post: 78652" data-attributes="member: 14014"><p>"Il compromesso non è annullabile per una questione del genere (ci sono sentenze che non hanno consentito di annullare compromessi neanche quando il promittente venditore non era proprietario dell'immobile).</p><p>Il compromesso non trasferisce nessun diritto reale, ma crea un obbligo, per cui chi vende rimane vincolato agli obblighi sottoscritti, l'eventuale penale, o raddoppio della caparra se confirmatoria, si può avere solo se al momento del rogito, o in periodi (verosimilmente brevi) successivi, il venditore non riesce a far fronte agli impegni presi."</p><p></p><p>Sono d'accordo, ma dal momento in cui c'è la trascrizione di un pignoramento, l'immobile non si può rogitare (a meno che il proprietario non abbia o non provveda tempestivamente al pagamento di tutti i suoi debiti e all'estinzione della procedura, con conseguente cancellazione della trascrizione e delle iscrizioni). Ergo... l'acquirente avrà diritto ad avere indietro il doppio della caparra. Il punto è che nella realtà la cosa è completamente differente. Se il proprietario, infatti, ha già speso tutto, l'acquirente non può che mettersi in coda ai creditori iscritti. Di fatto non prenderà mai nulla.</p><p>L'errore è stato a monte, nel dare una caparra così alta. A mio avviso la soluzione comunque c'è, ed è quella precedentemente suggerita.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gcaval, post: 78652, member: 14014"] "Il compromesso non è annullabile per una questione del genere (ci sono sentenze che non hanno consentito di annullare compromessi neanche quando il promittente venditore non era proprietario dell'immobile). Il compromesso non trasferisce nessun diritto reale, ma crea un obbligo, per cui chi vende rimane vincolato agli obblighi sottoscritti, l'eventuale penale, o raddoppio della caparra se confirmatoria, si può avere solo se al momento del rogito, o in periodi (verosimilmente brevi) successivi, il venditore non riesce a far fronte agli impegni presi." Sono d'accordo, ma dal momento in cui c'è la trascrizione di un pignoramento, l'immobile non si può rogitare (a meno che il proprietario non abbia o non provveda tempestivamente al pagamento di tutti i suoi debiti e all'estinzione della procedura, con conseguente cancellazione della trascrizione e delle iscrizioni). Ergo... l'acquirente avrà diritto ad avere indietro il doppio della caparra. Il punto è che nella realtà la cosa è completamente differente. Se il proprietario, infatti, ha già speso tutto, l'acquirente non può che mettersi in coda ai creditori iscritti. Di fatto non prenderà mai nulla. L'errore è stato a monte, nel dare una caparra così alta. A mio avviso la soluzione comunque c'è, ed è quella precedentemente suggerita. [/QUOTE]
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