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<blockquote data-quote="antonio polverino" data-source="post: 193676" data-attributes="member: 43603"><p>salve, anzitutto grazie per la risposta.</p><p>leggendo qua e là sul sito, ho trovato qualche spunto . Ad esempio : </p><p></p><p>Comma 1 dell'Art 46 testo unico edilizia (DPR 380 del 2001): "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo io 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso di santoria".</p><p></p><p>quindi mi sembra di capire che se la casa non è regolare sotto il profilo urbanistico (ossia non esiste un progetto o una sanatoria o un condono delle opere realizzate) l'atto relativo all'acquisto è nullo.</p><p></p><p>a questo punto , ovviamente affidandomi ad un tecnico e ad un aqvvocato, potrei revocare l'acquisto della casa ?</p><p></p><p>Poi , sempre leggendo sulle altre discussioni simili , ho trovato che : " per quanto riguarda la prescrizione avviene solamente per quanto riguarda il reato penale della persona responsabile dell'abuso, ma non estingue il reato edilizio... (se un immobile è abusivo lo rimane per sempre) "</p><p></p><p>Che ne pensi in merito ? ok che i tribunali italiani sono pieni di cause simili, va bene che una causa del genere potrebbe durare anni, ma se poi si scopre che l'abuso è insanabile oppure comporta da parte nostra un esborso di denaro notevole ( pare che il costruttore doveva realizzare una villetta monofamiliare con un piano più sottotetto e poi invece ha fatto un palazzo con due appratamenti più una mansarda abitabile ),che cosa dovrei fare io ? ingoiare il rospo e nulla ? mi sembra troppo da chiedere...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonio polverino, post: 193676, member: 43603"] salve, anzitutto grazie per la risposta. leggendo qua e là sul sito, ho trovato qualche spunto . Ad esempio : Comma 1 dell'Art 46 testo unico edilizia (DPR 380 del 2001): "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo io 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso di santoria". quindi mi sembra di capire che se la casa non è regolare sotto il profilo urbanistico (ossia non esiste un progetto o una sanatoria o un condono delle opere realizzate) l'atto relativo all'acquisto è nullo. a questo punto , ovviamente affidandomi ad un tecnico e ad un aqvvocato, potrei revocare l'acquisto della casa ? Poi , sempre leggendo sulle altre discussioni simili , ho trovato che : " per quanto riguarda la prescrizione avviene solamente per quanto riguarda il reato penale della persona responsabile dell'abuso, ma non estingue il reato edilizio... (se un immobile è abusivo lo rimane per sempre) " Che ne pensi in merito ? ok che i tribunali italiani sono pieni di cause simili, va bene che una causa del genere potrebbe durare anni, ma se poi si scopre che l'abuso è insanabile oppure comporta da parte nostra un esborso di denaro notevole ( pare che il costruttore doveva realizzare una villetta monofamiliare con un piano più sottotetto e poi invece ha fatto un palazzo con due appratamenti più una mansarda abitabile ),che cosa dovrei fare io ? ingoiare il rospo e nulla ? mi sembra troppo da chiedere... [/QUOTE]
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