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Testo
<blockquote data-quote="josko" data-source="post: 607453" data-attributes="member: 76622"><p>Riporto un passo di un'articolo di un convegno di un'associazione di categoria in merito alla normativa che è stata modificata il 04/07/2017.</p><p>Quanto alle novità hanno sottolineato come «l’obbligo principale di adeguata verifica della clientela abbia subìto solo delle lievi precisazioni in ordine al momento in cui deve essere assolto, ovvero prima dell’inizio del rapporto. Riguardo all’identificazione del titolare effettivo sono stati meglio disciplinati i criteri per la sua individuazione ed è stata prevista l’istituzione, nel Registro delle Imprese, di un’apposita sezione dove saranno indicati i titolari effettivi delle società iscritte, alla quale potranno accedere per la consultazione i soggetti obbligati».</p><p>È stato invece soppresso l’obbligo di registrazione delle operazioni, non più presente nella riforma.«È rimasto solo l’obbligo di conservazione dei documenti, dati e informazioni del cliente e dell’operazione, ma sono state abrogate tutte le norme che prevedevano l’obbligo di registrare, entro 30 giorni dal suo compimento, l’operazione nell’Archivio Unico o nel Registro della Clientela, che pertanto, a partire dal 4 luglio, non saranno più obbligatori», ha sottolineato l’esperto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="josko, post: 607453, member: 76622"] Riporto un passo di un'articolo di un convegno di un'associazione di categoria in merito alla normativa che è stata modificata il 04/07/2017. Quanto alle novità hanno sottolineato come «l’obbligo principale di adeguata verifica della clientela abbia subìto solo delle lievi precisazioni in ordine al momento in cui deve essere assolto, ovvero prima dell’inizio del rapporto. Riguardo all’identificazione del titolare effettivo sono stati meglio disciplinati i criteri per la sua individuazione ed è stata prevista l’istituzione, nel Registro delle Imprese, di un’apposita sezione dove saranno indicati i titolari effettivi delle società iscritte, alla quale potranno accedere per la consultazione i soggetti obbligati». È stato invece soppresso l’obbligo di registrazione delle operazioni, non più presente nella riforma.«È rimasto solo l’obbligo di conservazione dei documenti, dati e informazioni del cliente e dell’operazione, ma sono state abrogate tutte le norme che prevedevano l’obbligo di registrare, entro 30 giorni dal suo compimento, l’operazione nell’Archivio Unico o nel Registro della Clientela, che pertanto, a partire dal 4 luglio, non saranno più obbligatori», ha sottolineato l’esperto. [/QUOTE]
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