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Testo
<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 168805" data-attributes="member: 6214"><p>Mi è capitata sotto mano una risposta pertinente comparsa su Corriere Economia di Lunedi scorso 14/11.</p><p></p><p>Ad un padre che si chiedeva come acquistare un alloggio per una delle due figlie, garantendo anche alla seconda in futuro un trattamento analogo, la risposta è stata questa.</p><p></p><p>1) La donazione è un atto per il quale non è ammesso un preliminare, o un obbligo a stipulare.</p><p>2) Consigliava quindi di far risultare nell'atto di acquisto dell'appartamento, la circostanza che il prezzo è pagato con denaro fornito dal padre. Tecnicamente si tratta di enunciare una donazione indiretta, operazione che non ha costi nè fiscali nè notarili. Ciò consentirà alla seconda figlia, SE NECESSARIO, di far valere i propri diritti in sede di successione. In altre parole, se il padre venisse a mancare senza aver soddisfatto anche le ragioni della 2° figlia, questa potrebbe costringere la sorella a imputare quanto ricevuto quale anticipo sui propri diritti di legittima.</p><p></p><p>Il caso non è identico, ma la soluzione mi pare applicabile, senza che si vengano a creare problemi successivi: se entrambi gli atti di acquisto (vendita dal padre al figlio, e acquisto della casa del 2° dal costruttore) riportano la citazione di parziale donazione indiretta, entrami sono reciprocamente cautelati, essendo solo loro titolati a rivendicare una lesione di legittima. </p><p>Rimarrebbe la possibilità del donante di poter revocare la donazione, ma questa mi sembra una eventualità che forse motivi anagrafici potrebbero far ritenere secondaria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 168805, member: 6214"] Mi è capitata sotto mano una risposta pertinente comparsa su Corriere Economia di Lunedi scorso 14/11. Ad un padre che si chiedeva come acquistare un alloggio per una delle due figlie, garantendo anche alla seconda in futuro un trattamento analogo, la risposta è stata questa. 1) La donazione è un atto per il quale non è ammesso un preliminare, o un obbligo a stipulare. 2) Consigliava quindi di far risultare nell'atto di acquisto dell'appartamento, la circostanza che il prezzo è pagato con denaro fornito dal padre. Tecnicamente si tratta di enunciare una donazione indiretta, operazione che non ha costi nè fiscali nè notarili. Ciò consentirà alla seconda figlia, SE NECESSARIO, di far valere i propri diritti in sede di successione. In altre parole, se il padre venisse a mancare senza aver soddisfatto anche le ragioni della 2° figlia, questa potrebbe costringere la sorella a imputare quanto ricevuto quale anticipo sui propri diritti di legittima. Il caso non è identico, ma la soluzione mi pare applicabile, senza che si vengano a creare problemi successivi: se entrambi gli atti di acquisto (vendita dal padre al figlio, e acquisto della casa del 2° dal costruttore) riportano la citazione di parziale donazione indiretta, entrami sono reciprocamente cautelati, essendo solo loro titolati a rivendicare una lesione di legittima. Rimarrebbe la possibilità del donante di poter revocare la donazione, ma questa mi sembra una eventualità che forse motivi anagrafici potrebbero far ritenere secondaria. [/QUOTE]
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