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Vendita di appartamento in un condominio con lavori in corso, chi detrae le spese approvate?
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Testo
<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 145730" data-attributes="member: 26686"><p>ma stai sbagliabdo a voler agire cosi'.</p><p>la sentenza di Cassazione ha stabilito che le deve pagare chi era proprietario al momento dell'approvazione dei lavori in assemblea.</p><p>tu devi pagare queste spese anche se nel frattempo prima di finirle di pagare riesci a vendere.</p><p>tutto scritto nero su bianco...............andresti nei guai e perderesti con tutte le spese giudiziali a tuo carico.</p><p>Cassazione con una recentissima pronuncia <strong>ordinanza del 3 dicembre 2010 n.24654 </strong>ha stabilito con l' ordinanza citata , almeno per quanto riguarda “ i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni “ che tutta la spesa vada imputata a colui che risulta proprietario all’atto della delibera di approvazione della spesa. </p><p>in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. “In sintesi: Se le parti contrattualmente non accennano alla problematica, le spese di cui in premessa competeranno al venditore ; diversamente le parti potranno accordarsi diversamente . Nell’uno e nell’altro caso la questione ha valore “interno”. Per quanto riguarda i rapporti “esterni” con il condominio, l’amministratore ( anche in forza della sentenza di cassazione del 9 novembre 2009. numero 23686 ) è tenuto a richiedere il pagamento delle spese al compratore , ossia a colui che all’atto della pretesa risulta proprietario , prerogativa che fa il paio con l’ art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, salvo in entrambe i casi, rivalersi sul venditore in seconda battuta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 145730, member: 26686"] ma stai sbagliabdo a voler agire cosi'. la sentenza di Cassazione ha stabilito che le deve pagare chi era proprietario al momento dell'approvazione dei lavori in assemblea. tu devi pagare queste spese anche se nel frattempo prima di finirle di pagare riesci a vendere. tutto scritto nero su bianco...............andresti nei guai e perderesti con tutte le spese giudiziali a tuo carico. Cassazione con una recentissima pronuncia [B]ordinanza del 3 dicembre 2010 n.24654 [/B]ha stabilito con l' ordinanza citata , almeno per quanto riguarda “ i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni “ che tutta la spesa vada imputata a colui che risulta proprietario all’atto della delibera di approvazione della spesa. in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. “In sintesi: Se le parti contrattualmente non accennano alla problematica, le spese di cui in premessa competeranno al venditore ; diversamente le parti potranno accordarsi diversamente . Nell’uno e nell’altro caso la questione ha valore “interno”. Per quanto riguarda i rapporti “esterni” con il condominio, l’amministratore ( anche in forza della sentenza di cassazione del 9 novembre 2009. numero 23686 ) è tenuto a richiedere il pagamento delle spese al compratore , ossia a colui che all’atto della pretesa risulta proprietario , prerogativa che fa il paio con l’ art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, salvo in entrambe i casi, rivalersi sul venditore in seconda battuta. [/QUOTE]
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