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<blockquote data-quote="SGTorino" data-source="post: 259272"><p><span style="font-size: 13px"><span style="color: #222222"><span style="font-family: 'Verdana'">Una prassi utilizzata dalle banche è quella di fare intervenire nella vendita il donante, facendogli prestare idonea fidejussione per garantire la banca, in sede di concessione di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile precedentemente donato, affinché, in caso di eventuale vittoriosa azione di riduzione dei legittimari, questi ultimi (onorando la fidejussione) si dovranno fare carico del pagamento del creditore ipotecario, neutralizzando così il danno cagionato dalla conseguente restituzione del bene. In altre parole, tale fidejussione servirebbe per "scoraggiare" gli aventi diritto ad intraprendere un'azione che porterebbe loro stessi a garantire economicamente la banca dal danno economico cagionato dalla loro iniziativa.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #222222"><span style="font-family: 'Verdana'">La sentenza del Tribunale di Mantova n. 228 del 2011 ha dichiarato la nullità della fidejussione rilasciata dalla banca a garanzia di un mutuo con ipoteca iscritta su un immobile donato definendola lesiva del diritto degli eredi del donante a non subire pesi o condizioni sulla loro quota di eredità, a seguito dell'apertura della successione, così come sancito dall'<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art549.html" target="_blank"><span style="color: #888888"><span style="color: blue">art. 549 cod. civ.</span></span></a> </span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SGTorino, post: 259272"] [SIZE=13px][COLOR=#222222][FONT=Verdana]Una prassi utilizzata dalle banche è quella di fare intervenire nella vendita il donante, facendogli prestare idonea fidejussione per garantire la banca, in sede di concessione di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile precedentemente donato, affinché, in caso di eventuale vittoriosa azione di riduzione dei legittimari, questi ultimi (onorando la fidejussione) si dovranno fare carico del pagamento del creditore ipotecario, neutralizzando così il danno cagionato dalla conseguente restituzione del bene. In altre parole, tale fidejussione servirebbe per "scoraggiare" gli aventi diritto ad intraprendere un'azione che porterebbe loro stessi a garantire economicamente la banca dal danno economico cagionato dalla loro iniziativa.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#222222][FONT=Verdana]La sentenza del Tribunale di Mantova n. 228 del 2011 ha dichiarato la nullità della fidejussione rilasciata dalla banca a garanzia di un mutuo con ipoteca iscritta su un immobile donato definendola lesiva del diritto degli eredi del donante a non subire pesi o condizioni sulla loro quota di eredità, a seguito dell'apertura della successione, così come sancito dall'[URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art549.html'][COLOR=#888888][COLOR=blue]art. 549 cod. civ.[/COLOR][/COLOR][/URL] [/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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