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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 420756" data-attributes="member: 45256"><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-size: 18px"><strong>Dispositivo dell'art. 732 Codice Civile</strong></span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank">Fonti</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank">Codice Civile</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/" target="_blank">LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/" target="_blank">Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-iv/libro-secondo/capo-i/" target="_blank">Capo I - Disposizioni generali</a></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Il coerede, che vuol alienare <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2196" target="_blank">(1)</a> [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1663.html" target="_blank">1542</a>-<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1668.html" target="_blank">1547</a> c.c.] a un <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1046.html" target="_blank">estraneo</a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2197" target="_blank">(2)</a> la sua quota o parte di essa, deve <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/3369.html" target="_blank">notificare</a>la proposta di alienazione <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2199" target="_blank">(3)</a>, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1048.html" target="_blank">diritto di prelazione</a> . Questo diritto deve essere esercitato nel termine [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/3213.html" target="_blank">2964</a> c.c.] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1045.html" target="_blank">diritto di riscattare</a> la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1622.html" target="_blank">1501</a> ss. c.c.] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2200" target="_blank">(4)</a>.</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">-------------</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Qui parliamo di 1 immobile con 5 proprietari... Solitamente quando sono + di 3...= al 99%... se tutti vogliono vendere e 1 solo no... si tratta di eredità. </span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Mentre se trattasi di comunione NON Ereditaria</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><strong>Art. 1103 del codice civile. Disposizione della quota.</strong></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><em>Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Ciascun partecipante alla comunione immobiliare ordinaria (di natura non ereditaria) può cedere la sua quota ovvero il suo diritto quando vuole, a chi vuole, al prezzo che ritiene conveniente, senza dover rispettare alcun diritto di prelazione degli altri comunisti.</em></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">---- resta il fatto che solitamente quando c'è di mezzo un'attività prima chiedi ai vari proprietari di acquistare e poi ti rivolgi al mercato... Perché cmq o lo riesci a separare (= costi) oppure se trovi un compratore è perché l'hai scontato di molto... (ma questo gli AI ne sanno + di me...)</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">E il comproprietario che non si può permettere di acquistare... solitamente se ci tiene così tanto al suo bene... dice SOLO NO alla sua vendita... ma fa in modo di trovare una persona a lui "comoda" che acquisti le quote delle altre parti venditrici... Si fa parte attiva...(se gli interessa il bene)</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 420756, member: 45256"] [FONT=LucidaGrande] [SIZE=5][B]Dispositivo dell'art. 732 Codice Civile[/B][/SIZE] [URL='http://www.brocardi.it/fonti.html']Fonti[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/']Codice Civile[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/']LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/']Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-iv/libro-secondo/capo-i/']Capo I - Disposizioni generali[/URL] Il coerede, che vuol alienare [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2196'](1)[/URL] [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1663.html']1542[/URL]-[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1668.html']1547[/URL] c.c.] a un [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1046.html']estraneo[/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2197'](2)[/URL] la sua quota o parte di essa, deve [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/3369.html']notificare[/URL]la proposta di alienazione [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2199'](3)[/URL], indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1048.html']diritto di prelazione[/URL] . Questo diritto deve essere esercitato nel termine [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/3213.html']2964[/URL] c.c.] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1045.html']diritto di riscattare[/URL] la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1622.html']1501[/URL] ss. c.c.] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2200'](4)[/URL]. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. ------------- Qui parliamo di 1 immobile con 5 proprietari... Solitamente quando sono + di 3...= al 99%... se tutti vogliono vendere e 1 solo no... si tratta di eredità. Mentre se trattasi di comunione NON Ereditaria [B]Art. 1103 del codice civile. Disposizione della quota.[/B] [I]Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Ciascun partecipante alla comunione immobiliare ordinaria (di natura non ereditaria) può cedere la sua quota ovvero il suo diritto quando vuole, a chi vuole, al prezzo che ritiene conveniente, senza dover rispettare alcun diritto di prelazione degli altri comunisti.[/I] ---- resta il fatto che solitamente quando c'è di mezzo un'attività prima chiedi ai vari proprietari di acquistare e poi ti rivolgi al mercato... Perché cmq o lo riesci a separare (= costi) oppure se trovi un compratore è perché l'hai scontato di molto... (ma questo gli AI ne sanno + di me...) E il comproprietario che non si può permettere di acquistare... solitamente se ci tiene così tanto al suo bene... dice SOLO NO alla sua vendita... ma fa in modo di trovare una persona a lui "comoda" che acquisti le quote delle altre parti venditrici... Si fa parte attiva...(se gli interessa il bene)[/FONT] [/QUOTE]
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