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Venditore accetta proposta acquisto, ma non firma compromesso
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<blockquote data-quote="Kurt" data-source="post: 324338" data-attributes="member: 49317"><p>Il comportamento del venditore è scorretto a nulla valendo le motivazioni per il quale non vuole eseguire il compromesso. Egli deve procedere o recedere dal contratto con le ovvie conseguenze. Tra l'altro attenzione perché esiste anche il problema delle commissioni e il risarcimento di tale danno (ex art. 2043 cod.civ.)</p><p>Tieni presente che si tratta di sole 5000 euro ma che se ha incassato la somma si è perfezionata l'accettazione della proposta, quindi che è obbligato a eseguire quanto liberamente stabilito tra le parti.</p><p>Considero un errore il posticipo della data del preliminare in quanto è l'atto che con la registrazione costituisce la tua tutela nei confronti del venditore e di terzi.</p><p> </p><p>Quello che lui chiama ritardo in termini giuridici è una inadempienza ma in ragione della libertà delle parti la Legge prevede che per fare valere i propri diritti si devono eseguire determinati atti formali. Solo questi atti forniscono la prova che la tua tolleranza è finita e che vuoi l'esecuzione del contratto.</p><p> </p><p>Il primo atto formale che devi compiere è l'invio di una raccomandata in plico aperto (o francese) e ricevuta di ritorno con la quale lo inviti a dare esecuzione alle pattuizioni tra voi stabilite.</p><p> </p><p>La forma dipende dalla tua volontà. Se vuoi dare del tempo alla controparte dai 15 gg dalla ricezione per andare a preliminare, trascorso inutilmente questo periodo invii una seconda comunicazione chiamata diffida ad adempiere.</p><p> </p><p>Se invece vuoi velocizzare mandi subito la diffida considerando che la <span style="color: #333333"><span style="font-family: 'Verdana'">dottrina tende a qualificare lo strumento <em>de quo </em>come negozio giuridico unilaterale recettizio; ciò significa che, perché produca i suoi effetti, è necessario che venga portato a conoscenza del destinatario. Ciò è confermato, anche, dalla Suprema Corte:<em>“ La diffida ad adempiere, prevista dall’art. 1454, è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l’intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni.”</em>( Cass. Civ. 6 aprile 1973, n. 953).</span></span></p><p> </p><p>L’intimazione, ex art. 1454 c.c., deve rivestire la forma scritta e deve contenere:</p><p> </p><p>1) l’invito ad adempiere;</p><p>2) l’indicazione di un termine congruo. Come si desume dalla lettera della norma, detto termine non può essere inferiore a quindici giorni. Un termine inferiore può risultare congruo solo laddove sia frutto di un accordo delle parti, ovvero discenda dalla natura del contratto o dagli usi;</p><p>3) l’avvertimento che l’inadempimento, oltre il termine stabilito dal diffidante, determina la risoluzione <em>ope legis</em> del contratto. L'inadempimento deve essere grave per poter causare la risoluzione del contratto.</p><p> </p><p> </p><p>Le forme consigliate sono quella della raccomandata A/R con avviso di ritorno o della posta certificata.</p><p> </p><p>Spirato il termini dovrai iniziare le pratiche per il recupero del credito che potrebbero arrivare al pignoramento della proprietà della controparte.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kurt, post: 324338, member: 49317"] Il comportamento del venditore è scorretto a nulla valendo le motivazioni per il quale non vuole eseguire il compromesso. Egli deve procedere o recedere dal contratto con le ovvie conseguenze. Tra l'altro attenzione perché esiste anche il problema delle commissioni e il risarcimento di tale danno (ex art. 2043 cod.civ.) Tieni presente che si tratta di sole 5000 euro ma che se ha incassato la somma si è perfezionata l'accettazione della proposta, quindi che è obbligato a eseguire quanto liberamente stabilito tra le parti. Considero un errore il posticipo della data del preliminare in quanto è l'atto che con la registrazione costituisce la tua tutela nei confronti del venditore e di terzi. Quello che lui chiama ritardo in termini giuridici è una inadempienza ma in ragione della libertà delle parti la Legge prevede che per fare valere i propri diritti si devono eseguire determinati atti formali. Solo questi atti forniscono la prova che la tua tolleranza è finita e che vuoi l'esecuzione del contratto. Il primo atto formale che devi compiere è l'invio di una raccomandata in plico aperto (o francese) e ricevuta di ritorno con la quale lo inviti a dare esecuzione alle pattuizioni tra voi stabilite. La forma dipende dalla tua volontà. Se vuoi dare del tempo alla controparte dai 15 gg dalla ricezione per andare a preliminare, trascorso inutilmente questo periodo invii una seconda comunicazione chiamata diffida ad adempiere. Se invece vuoi velocizzare mandi subito la diffida considerando che la [COLOR=#333333][FONT=Verdana]dottrina tende a qualificare lo strumento [I]de quo [/I]come negozio giuridico unilaterale recettizio; ciò significa che, perché produca i suoi effetti, è necessario che venga portato a conoscenza del destinatario. Ciò è confermato, anche, dalla Suprema Corte:[I]“ La diffida ad adempiere, prevista dall’art. 1454, è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l’intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni.”[/I]( Cass. Civ. 6 aprile 1973, n. 953).[/FONT][/COLOR] L’intimazione, ex art. 1454 c.c., deve rivestire la forma scritta e deve contenere: 1) l’invito ad adempiere; 2) l’indicazione di un termine congruo. Come si desume dalla lettera della norma, detto termine non può essere inferiore a quindici giorni. Un termine inferiore può risultare congruo solo laddove sia frutto di un accordo delle parti, ovvero discenda dalla natura del contratto o dagli usi; 3) l’avvertimento che l’inadempimento, oltre il termine stabilito dal diffidante, determina la risoluzione [I]ope legis[/I] del contratto. L'inadempimento deve essere grave per poter causare la risoluzione del contratto. Le forme consigliate sono quella della raccomandata A/R con avviso di ritorno o della posta certificata. Spirato il termini dovrai iniziare le pratiche per il recupero del credito che potrebbero arrivare al pignoramento della proprietà della controparte. [/QUOTE]
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