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<blockquote data-quote="sferru" data-source="post: 194326" data-attributes="member: 43652"><p>Buongiorno e grazie per la risposta. </p><p></p><p>Credo che abbia centrato il punto: in effetti anche il mio Comune fino ad oggi è rimasto in attesa e, quando ho fatto presente il problema ed il fatto che tra l'altro si porterebbero soldi freschi nelle asfittiche casse comunali mi è stato detto che ci vorranno comunque 'parecchie settimane' (che a mio avviso è un modo semplice per dire che non hanno idea di quanto ci vorrà) e che comunque non sapevano se la mia convenzione sarebbe rientrata (da cui, tra l'altro la mia richiesta su questo forum).</p><p></p><p>Il fare pressione non è un problema: sono bravino in quello...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/sunglasses.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fico:" title="Fico :fico:" data-shortname=":fico:" /></p><p>Devo però essere nella condizione di ribattere e sostenere la mia posizione. </p><p></p><p>In particolare, trovo interessante il fatto che la legge non mi pare fornisca discrezionalità al Comune sull'accettare o meno una richiesta. Resta - nel mio caso - la difficoltà nello spiegare perché la Convenzione stipulata nel 1998 rientra nel comma 49ter tra quelle "di cui all'articolo 18 del 6 giugno 2001, n. 380". Qualcuno sa spiegarmelo? </p><p></p><p>Sono andato a cercare l'articolo della legge 380/2001 che copio in fondo a questo messaggio; il "di cui all'articolo 18...etc" fa forse riferimento alla prima riga della legge (che richiama, tra le altre, la "legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8" a cui si richiama anche la mia convenzione)? Perdonate l'ignoranza, ma proprio non capisco cosa significhi il fatto che abbiano messo un elenco di leggi tra parentesi all'inizio di un articolo di legge...significa che la legge del 2001 le sostituisce da quel momento nella normativa? </p><p></p><p>Grazie ancora</p><p>Stefano</p><p></p><p style="margin-left: 20px"><em>Art. 18 (L)</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>Convenzione-tipo</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em></em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>d) la durata di validita' della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni.</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em></em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em></em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em></em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.</em></p> <p style="margin-left: 20px"><em></em></p> <p style="margin-left: 20px"><em>5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sferru, post: 194326, member: 43652"] Buongiorno e grazie per la risposta. Credo che abbia centrato il punto: in effetti anche il mio Comune fino ad oggi è rimasto in attesa e, quando ho fatto presente il problema ed il fatto che tra l'altro si porterebbero soldi freschi nelle asfittiche casse comunali mi è stato detto che ci vorranno comunque 'parecchie settimane' (che a mio avviso è un modo semplice per dire che non hanno idea di quanto ci vorrà) e che comunque non sapevano se la mia convenzione sarebbe rientrata (da cui, tra l'altro la mia richiesta su questo forum). Il fare pressione non è un problema: sono bravino in quello...:cool: Devo però essere nella condizione di ribattere e sostenere la mia posizione. In particolare, trovo interessante il fatto che la legge non mi pare fornisca discrezionalità al Comune sull'accettare o meno una richiesta. Resta - nel mio caso - la difficoltà nello spiegare perché la Convenzione stipulata nel 1998 rientra nel comma 49ter tra quelle "di cui all'articolo 18 del 6 giugno 2001, n. 380". Qualcuno sa spiegarmelo? Sono andato a cercare l'articolo della legge 380/2001 che copio in fondo a questo messaggio; il "di cui all'articolo 18...etc" fa forse riferimento alla prima riga della legge (che richiama, tra le altre, la "legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8" a cui si richiama anche la mia convenzione)? Perdonate l'ignoranza, ma proprio non capisco cosa significhi il fatto che abbiano messo un elenco di leggi tra parentesi all'inizio di un articolo di legge...significa che la legge del 2001 le sostituisce da quel momento nella normativa? Grazie ancora Stefano [INDENT][I]Art. 18 (L) Convenzione-tipo (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6) 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validita' della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni. 2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16. 3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.[/I][/INDENT] [/QUOTE]
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