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Testo
<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 734780" data-attributes="member: 74968"><p>Su questo son d'accordo ma, da li a dover obbligatoriamente transitare per un'agenzia immobiliare lo vedo un po' "fumoso".</p><p>A tal proposito cito:</p><p></p><p><em>"L’art. 228 l.fall. (cui corrisponde l’art. 334 c.c.i.) prevede che “Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206”.</em></p><p><em></em></p><p><em>Il successivo art. 229 (art. 335 c.c.i.) aggiunge che “Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal Tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.</em></p><p><em></em></p><p><em>Il suggerimento è dunque quello di segnalare immediatamente la cosa al giudice delegato ed alla Procura della Repubblica"</em></p><p></p><p>Ora non dico di passare direttamente in Procura ma almeno verificare che la procedura sia corretta e/o autorizzata e/o conosciuta da notaio e/o giudice penso sia d'uopo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 734780, member: 74968"] Su questo son d'accordo ma, da li a dover obbligatoriamente transitare per un'agenzia immobiliare lo vedo un po' "fumoso". A tal proposito cito: [I]"L’art. 228 l.fall. (cui corrisponde l’art. 334 c.c.i.) prevede che “Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206”. Il successivo art. 229 (art. 335 c.c.i.) aggiunge che “Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal Tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516”. Il suggerimento è dunque quello di segnalare immediatamente la cosa al giudice delegato ed alla Procura della Repubblica"[/I] Ora non dico di passare direttamente in Procura ma almeno verificare che la procedura sia corretta e/o autorizzata e/o conosciuta da notaio e/o giudice penso sia d'uopo. [/QUOTE]
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