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Testo
<blockquote data-quote="Massimo Chimienti" data-source="post: 195907" data-attributes="member: 12159"><p>La Suprema Corte, con la sentenza n.15 726 del 2 luglio 2010, la Cassazione ha stabilito che il notaio, che non abbia effettuato le visure, anche se ciò sia da ascriversi a grave disorganizzazione e arretratezza negli aggiornamenti della conservatoria dei registri immobiliari, è comunque responsabile. </p><p></p><p>Per i giudici di legittimità il cliente deve poter fare affidamento sullo scrupoloso adempimento, da parte del notaio, di tutte le incombenze necessarie per assicurare il conseguimento della proprietà del bene libero da pesi trascrizioni e iscrizioni potenzialmente pregiudizievoli. </p><p></p><p>Viene così escluso che debba essere la parte stessa a suggerire al professionista le attività da compiere a tal fine e che invece costituiscono oggetto dell’obbligazione contrattuale La Suprema Corte ha così confermato quanto riconosciuto dai giudici di merito secondo i quali il professionista avrebbe sempre potuto consultare il registro generale del’ordine condannando, nel caso di specie, il notaio a cancellare l’iscrizione ipotecaria e a risarcire il cliente .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Massimo Chimienti, post: 195907, member: 12159"] La Suprema Corte, con la sentenza n.15 726 del 2 luglio 2010, la Cassazione ha stabilito che il notaio, che non abbia effettuato le visure, anche se ciò sia da ascriversi a grave disorganizzazione e arretratezza negli aggiornamenti della conservatoria dei registri immobiliari, è comunque responsabile. Per i giudici di legittimità il cliente deve poter fare affidamento sullo scrupoloso adempimento, da parte del notaio, di tutte le incombenze necessarie per assicurare il conseguimento della proprietà del bene libero da pesi trascrizioni e iscrizioni potenzialmente pregiudizievoli. Viene così escluso che debba essere la parte stessa a suggerire al professionista le attività da compiere a tal fine e che invece costituiscono oggetto dell’obbligazione contrattuale La Suprema Corte ha così confermato quanto riconosciuto dai giudici di merito secondo i quali il professionista avrebbe sempre potuto consultare il registro generale del’ordine condannando, nel caso di specie, il notaio a cancellare l’iscrizione ipotecaria e a risarcire il cliente . [/QUOTE]
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