Si avete ragione, ma sembra opportuna qualche precisazione in più che ho ricavato dalla recente guida di AdE (il bello è che l'ho postata io pochi giorni fa e non l'avevo letta....)
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...uida_Fisco_e_casa_Successioni_e_donazioni.pdf
Confesso che la frase in grassetto non è il massimo della chiarezza, e va indagata, ma sembra evidente la eccezione.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...uida_Fisco_e_casa_Successioni_e_donazioni.pdf
Decadenza dall’agevolazione
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2011 fornisce importanti chiarimenti sulla decadenza dall’agevolazione nei casi in cui uno degli eredi abbia reso una falsa dichiarazione o quando egli non trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile ereditato nel termine di diciotto mesi.
Nel primo caso, la mendacità della dichiarazione determinerà la decadenza del beneficio non solo per chi ha dichiarato di possedere i requisiti per poterne fruire, ma anche per gli altri coeredi (la sanzione sarà però applicata solo all’autore della dichiarazione mendace).
Anche nel secondo caso si avrà la decadenza dal beneficio. Tuttavia, il recupero dell’imposta e della relativa sanzione interesserà interamente ed esclusivamente il soggetto che non ha rispettato l’impegno assunto, cioè il trasferimento della residenza.
Analoghe considerazioni vanno fatte per l’ipotesi in cui il beneficiario-dichiarante rivenda l’immobile entro cinque anni dall’acquisizione, senza procedere entro un anno al riacquisto di altro immobile da adibire a “prima casa”. Infatti, anche in questo caso si avrà la decadenza per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante. Invece, la rivendita infraquinquennale dell’immobile oggetto dell’agevolazione da parte di un coerede non dichiarante non comporta alcuna decadenza dal beneficio, neanche in capo al soggetto che ha ceduto l’immobile.
Va ricordato che il regime di favore riguarda esclusivamente l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, non anche il riconoscimento di alcun beneficio legato all’imposta sulle successioni e donazioni, che segue il regime ordinario.
Confesso che la frase in grassetto non è il massimo della chiarezza, e va indagata, ma sembra evidente la eccezione.