paradox

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti,

Sono in procinto di vendere un immobile accordando all’acquirente la rateizzazione di una parte del prezzo di vendita (rogito ex. art. 1523 c.c o “Patto di riservato dominio”).

Mi chiedevo:

Affinché il pagamento delle rate sia garantito (pena la perdita di possesso del cespite) è sufficiente che il rogito riporti una indicazione generica circa la rateizzazione (il venditore accorda all’acquirente la rateizzazione di tot in tot rate di tot importo) o deve riportare espressamente “Vendita con patto di riservato dominio” o “Vendita ex. art. 1523 c.c” ? e indicare che il mancato pagamento delle rate comporterà la perdita di possesso?

Grazie
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Per la vendita fatti assistere da un notaio di tua fiducia, che ti offrirà questa consulenza a pagamento. Io che non sono un legale, dico che più cose scrivi espressamente sul rogito, meglio è. Ma siccome bisogna saperle scrivere, è meglio se chiedi assistenza a un notaio di tua fiducia. Il notaio rogante non sarà di tua fiducia, perché solitamente il notaio viene scelto dall'acquirente, e tu in questo caso sei il venditore. Però devi arrivare al rogito, preparato, ossia informato su come si scrivono correttamente tali clausole.

Come già ti ho suggerito sul forum gemello, anche qui ti sconsiglio assolutamente la vendita con patto di riservato dominio in quanto, coi tempi che corrono e l'economia italiana che rischia di andare a rotoli per colpa di un esserino invisibile, anche il più serio degli adempienti rischia di smettere di essere tale, per motivate (perdita del lavoro) o non motivate (c'è chi ci marcia) ragioni.

Non è proprio questo il momento economico più adatto per fare vendite con patto di riservato dominio, così come non è questo il momento migliore per cambiare azienda privata.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Salve a tutti,

Sono in procinto di vendere un immobile accordando all’acquirente la rateizzazione di una parte del prezzo di vendita (rogito ex. art. 1523 c.c o “Patto di riservato dominio”).

Mi chiedevo:

Affinché il pagamento delle rate sia garantito (pena la perdita di possesso del cespite) è sufficiente che il rogito riporti una indicazione generica circa la rateizzazione (il venditore accorda all’acquirente la rateizzazione di tot in tot rate di tot importo) o deve riportare espressamente “Vendita con patto di riservato dominio” o “Vendita ex. art. 1523 c.c” ? e indicare che il mancato pagamento delle rate comporterà la perdita di possesso?

Grazie
Concordo con chi ti consiglia di fare come dirà il notaio, io in questi casi preferisco vedere in atto data e cifra di ogni singolo versamento, con un tempo esatto previsto di ritardo di una singola rata (ad es 15 gg) dopo il quale il contratto si risolve per inadempimento dell'acquirente. Questo se preferisci fare subito il rogito, altrimenti la tutela massima è mantenere la proprietà dell'immobile, cedendo al preliminare il possesso che viene perso in caso di ritardato pagamento, all'ultima rata fate il rogito.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Aggiungo che ovviamente va scritto a rogito che in caso di inadempienza non è prevista la restituzione delle rate versate sino a quel momento. Ciò a titolo di penale.

Sembra scontato, ma non lo è.

Così uno prima di acquistare ci pensa bene, ma molto bene.
 

plutarco

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nel rogito tutto dovrebbe essere riportato ma, in ogni caso, ti consiglio di farti assistere da un notaio di fiducia.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Salve a tutti,

Sono in procinto di vendere un immobile accordando all’acquirente la rateizzazione di una parte del prezzo di vendita (rogito ex. art. 1523 c.c o “Patto di riservato dominio”).

Mi chiedevo:

Affinché il pagamento delle rate sia garantito (pena la perdita di possesso del cespite) è sufficiente che il rogito riporti una indicazione generica circa la rateizzazione (il venditore accorda all’acquirente la rateizzazione di tot in tot rate di tot importo) o deve riportare espressamente “Vendita con patto di riservato dominio” o “Vendita ex. art. 1523 c.c” ? e indicare che il mancato pagamento delle rate comporterà la perdita di possesso?

Grazie



Art. 1524. Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.

La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore agli € 15,49 la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
 

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