Bagudi

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Vi copio un post tratto da Propit del "Guru" Ennio Alessandro Rossi, commercialista, che penso possa essere utile a molti... noi compresi: si tratta di un articolo pubblicato sul Giornale di Brescia.


A partire dal 1.01.2013, la deduzione forfetaria generalmente riconosciuta sul canone di locazione di immobile passerà dal 15% al 5%.-


Fino al 31 dicembre 2012 , secondo il criterio che vige da diversi anni , il contribuente che dichiarerà un reddito da locazione di fabbricato adibito ad uso di abitazione, nella maggiornaza dei casi non opterà per la cedolare secca, ma scieglierà di denunciare il reddito maturato abbattuto di una percentuale forfettaria del 15%, ossia dichiarerà l’85 % di quanto maturato.​
Dal primo gennaio 2013 invece dovrà dichiarare il 95% di quanto pattuito .Tale aumento normalmente comporterà ( a causa del reddito derivante dalla locazione) una maggiore imposta rispetto al 2012, dipendente dall`aliquota marginale gravante sul reddito complessivo .

Quanto espresso finora vale sia per la locazione commerciale che per la locazione di immobili ad uso abitativo; tuttavia, in questo ultimo caso, il locatore può evitare l' aumento delle imposte gravanti sul reddito dell`immobile optando per l`applicazione della cedolare secca.
Tale possibilità è riservata solamente al locatore- persona fisica che non agisca in regime di impresa , arte o professione e limitatamente ad immobili delle categorie del gruppo A (con esclusione di quella A/10), di cui si ha la proprietà o altro diritto reale, locati per uso abitativo.
Come noto, optando per la “ cedolare secca” il reddito previsto contrattualmente viene tassato con un`imposta sostitutiva (omnicomprensiva di imposta di bollo e di registro) pari al 21% o al 19% se si è stipulato un contratto soggetto a canone concordato ..L`opzione vale dall`annualità contrattuale in cui viene esercitata e può essere revocata; per cui il locatore può decidere per ogni singola annualità contrattuale quale meccanismo impositivo scegliere.​

Pertanto, il locatore che sta per stipulare un nuovo contratto di locazione, o che ne ha uno in corso e la cui annualità sta per scadere, dovrà valutare attentamente se nella successiva annualità contrattuale sarà preferibile assoggettare a tassazione ordinaria il 95% del reddito immobiliare, oppure optare per l`applicazione dell`imposta sostitutiva calcolata sull`intero ammontare di tale reddito.
La valutazione, riferita a ciascun periodo di imposta in cui ricadrà l`annualità contrattuale, riguarderà: il presumibile reddito complessivo, l`esistenza di familiari a carico, il sostenimento di oneri deducibili e detraibili, la presenza di detrazioni di imposta spettanti per redditi da dichiarare, l`ammontare del canone di locazione dell`immobile potenzialmente interessato all`opzione per la cedolare secca.​

Si ritiene che la riduzione della deduzione forfetaria sul canone di locazione dovrebbe determinare un aumento delle opzioni per l`applicazione della cedolare secca, resa più conveniente dall`inasprimento della tassazione ordinaria sul reddito dei fabbricati.


sintesi ed inquadramento normativo: l’ Art. 4, c. 74, della L. n. 92/2012 ha previsto che, a partire dal 1.01.2013, la deduzione forfetaria generalmente riconosciuta sul canone di locazione di immobile passi dal 15% al 5%.-Invariata la deduzione forfetaria del 25% per i fabbricati di Venezia e quella del 35% per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico-.​
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Una prima osservazione da fare attiene al fatto che la suddetta deduzione forfettaria IRPEF relativa ai redditi da locazione parrebbe interessare non solo i contratti a canone libero, ma anche quelli concordati, per i quali rimane comunque il beneficio fiscale previsto dall’art. 8, comma 1 della legge n°431/1998 (nei comuni ad alta tensione abitativa il reddito imponibile è ulteriormente ridotto di un altro 30%).

Ne deriva che:

A. Contratti a canone libero

Sconto fiscale del canone imponibile in UNICO/730

Ora = 5% (viene tassato il 95%)

Prima = 15% (veniva tassato l’85%)


B. Contratto a canone concordato

Sconto fiscale del canone imponibile in UNICO/730

Ora = 33,5% = 95 x 0,30 = 28,5 + 5 (viene tassato il 66,5%)

Prima = 40,5% = 85 x 0,30 = 25,5 + 15 (veniva tassato il 59,5%)


In secondo luogo è opportuno precisare che la norma che limita al 5% la deduzione forfettaria entrerà in vigore soltanto nel 2013 e, pertanto, per il 2012, il regime attuale non subisce alcuna modifica.
 

metrocubo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Qual'e' il messaggio?Andando avanti cosi, tartassandoci, dove vuole arrivare.Praticamente e' meglio non avere beni immobili, almeno hai meno da pensare.Saluti
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Sono le uniche cose certe...

Adesso gli immobili :triste:, domani potrebbero essere i conti correnti ....:confuso:
 

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