Scusate, apprezzo veramente molto questo forum e siete tutti molto competenti e seri, ma mi sembra che ci siano alcune confusioni, minimizzazioni e massimizzazioni.
Condono, sanatoria regolarizzazione ecc. sono solo vari modi per denominare vari tipi di pratiche.
La partenza è data dalla L.47/85 (il primo condono)
Il legislatore ha previsto non solo la regolarizzazione delle piccole o grandi difformità del patrimonio edilizio realizzato nel boom edilizio degli anni '60 e '70, distinguendo ciò che era stato edificato con lavori iniziati prima del 1° settembre 1967, in ogni caso sempre lecito (come titolo abilitativo) anche se da regolarizzare e ciò che è stato realizzato successivamente, con regolarizzazioni più onerose e difficili.
Però ha poi anche lasciato per il futuro la possibilità di regolarizzare le dfformità (abusi minori) con vari modi fra cui il famoso art.13 (cd minisanatoria) che suona semplicemente così: gli strumenti urbanistici in vigore quando ho fatto le modifiche me le consentivano e gli strumenti urbanistici oggi me li consentono ed allora l'unico errore che ho fatto è stato di non comunicarlo.
Pago la sanzione e ottengo la concessione in sanatoria (ora si dice "presa d'atto in sanatoria" perchè si tratta di un atto dovuto)
Poi vi sono stati altre leggi sui condoni quali quella della legge 23/12/1994 n° 724 (cd condono 1995) che principalmente verteva sui cambi di destinazione d'uso e il condono "Berlusconi" L. 326/2003 che è stato un po' bloccato dalle Regioni.
In ogni caso il Testo Unico L. 380/01 ha poi ripreso molti temi della L. 47/85 pe cui l'art. 13 della 47/85 è in sintesi l'art. 37 del T.U e l'art. 12 è l'art. 34 ecc. con alcune varianti.
Ma il problema, molto complicato, è sempre lo stesso
Chi realizza un'attività edilizia parzialmente difforme, se non impedito da norme paesistiche o vincoli vari può regolarizzare a condizione che sussistano le due condizioni: le norme in allora,quando ho commesso l'abuso e le norme oggi, che regolarizzo, entrambe mi consentivano di fare ciò che ho messo in essere.
La parola stessa "abuso" spaventa. Ma un conto è un'opera abusiva quale un muro in piùo in meno all'interno di un alloggio ed un conto è un volume in più o addirittura la costruzione di un pur piccolo fabbricato commerciabile separatamente
Diverso è il caso dei vincoli per leggi paesistiche o idrogeologiche o sismiche che determinano la necessità di un parere positivo dell'Ente preposto.
La materia urbanistica (Comunale) , come giustamente dice Cafelab è vastissima e complessa.
Non bisogna demonizzare nulla (è abusivo....) ma nemmeno sottovalutare ( prima opoi ci saràun condono...9
La regolarizzazione catastale è invece più semplice e fattibile, ma un corretto accatastamento non sistema un problema Comunale.
Credo di far cosa gradita a molti allegando uno studio sugli abusi "maggiori e minori" del Consiglio del Notariato con alcune mie evidenziazioni e commenti