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Direttiva UE 31/2010 Rimandata al 2013 l'obbligo di consegna della certificazione energetica

Discussione in 'Certificatori Energetici' iniziata da Seroli, 30 Giu 2010.

  1. Seroli Membro Assiduo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    ACE: Direttiva Ue n. 31\2010
    Il Sole 24 Ore

    La Ue rinvia la pagella verde. - Slitta al 2013 l'obbligo di consegna.

    La Direttiva Ue n. 31\2010 (pubblicata in GUCE lo scorso 18 giugno 2010) ha previsto le seguenti modifiche in materia di rendimento energetico degli immobili:

    - slitta al 9 gennaio 2013 l'obbligo in capo al venditore di fornire all'acquirente l'attestato di certificazione energetica; tale adempimento, peraltro, è ulteriormente slittato al 31 dicembre 2015 in caso di locazione dell'immobile;



    - dal 9 gennaio 2013 dovranno essere effettuate revisioni ed ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria da parte di tecnici autorizzati (come già avviene per gli impianti termici);

    - entro la fine del 2018 gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno avere un impatto energetico approssimato allo "zero"; tale adempimento sarà vigente, a partire dal 2021, anche per i fabbricati privati. (Paola P. Mariggio')

    Il Sole 24 Ore - 28 giugno 2010, pag. 11 (Norme e Tributi)

    Il problema principale è posto da alcune regioni che hanno improvvidamente legiferato (o emesso atti amministrativi) in materia, quando a livello nazionale erano state abrogate le norme sanzionatrici.

    Per esempio in Lombardia da domani il locatore deve consegnare tale certificato al conduttore. Si tratta di una norma la cui legittimità è piuttosto dubbia, anche per le sanzioni connesse (saranno accertate e riscosse dalla Cestec spa, società della Regione)

    Caos normativo piuttosto imbarazzante che certo non tutela il cittadino.
    Percorrendo la via giudiziaria dubito fortemente che le sanzioni siano comminate

    Postato da Soso1972 su FOL ora.

    Non ho verificato......vi risulta?

    A leonard, Ishtar e Giulina piace questo messaggio.
  2. Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Grazie questa non la sapevo !

    A leonard piace questo elemento.
  3. Seroli Membro Assiduo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Non ho verificato la notizia!!!!!!!! Attenzione, verificate anche voi!

    A leonard piace questo elemento.
  4. Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Gia' inviata al nostro Centro Studi !

  5. real-casa Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Quindi salta tutto sia per la locazione che anche per le compravendite?

  6. Seroli Membro Assiduo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Aspettiamo la conferma di Luciano........:roll:

    A leonard piace questo elemento.
  7. leonard Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    .e ora aspettiamo i condoni.............tutto come previsto..........:lol::lol::lol:

  8. Seroli Membro Assiduo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    :lol::lol::lol::lol::lol:

    A leonard piace questo elemento.
  9. geofin.service Membro Ordinario

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Potrei capire una proroga per la consegna dell'ACE nei contratti di locazione, ma sembra assurda nella compravendita visto che già c'è l'obbligo...

  10. Seroli Membro Assiduo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Sempre Soso dall'altro forum puntualizza

    "La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta (UE) il 18 giugno, se non ricordo male

    Il difficile è riscostruire l'intera normativa, un caos probabilmente senza precedenti.

    Le norme relative alla disciplina energetica risalgono al 2005 (il decreto legilativo 192 che ha attuato una direttiva comunitaria), con delle modifiche nel 2006 e 2008 (qui c'è stata l'abrogazione dell'obbligo della consegna per l avendita e locazione)
    Le uniche sanzioni previste sono però in capo al costruttore (fino a 30000 euro) (per gli immobli post 2005)
    Dal luglio 2009 ogni immobile (con alcune eccezioni: depositi , capannoni etc) trasferito deve essere certificato, ferma comunque la validità dell'atto.
    Il notaio informerà le parti (di tutta la certificazione energetica: finalità, disciplina) le quali procederanno secondo accordi
    Questo il linea generale, laddove le regioni non hanno previsto obblighi di allegazioni e relative sanzioni.
    Qui o si segue la normativa o ci si espone alle sanzioni.

    Questa nuova direttiva ha differito gli obblighi comunitari dello Stato italiano ma ha anche introdotto nuovi vincoli (addirittura ho letto dell'obbligo di riportare le informazioni energetiche in ogni informazione pubblicitaria)

    C'è chi sostiene la piena illegittimità delle normative regionali (che comunque non possono mai introdurre forme di nullità degli atti) (una pronuncia in tal senso è arrivata da un Tribunale per il decreto di trasferimento a seguito di esecuzione immobiliare)

    Tra l'altro in Lombardia non vale nemmeno l'autocetificazione "

    A leonard piace questo elemento.

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