ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
E' che la Ditta è in pratica un artigiano che non so quanto se ne intenda di diciture ai fini della detraz. fisc. .

Domanda: il lavoro de:
2) rifare impianto idraulico, solo collegamenti tubi (i vecchi son marci)

rientra in "Risparmio energetico" o in ristrutturaz edilizie ?
Ti sei risposto da solo... sostituisci dei tubi vecchi... non metti nuovi impianti o fai interventi per il risparmio energetico > sono lavori di un certo costo... tipo io ho rifatto tutti gli infissi della casa > mettendo infissi in PVC con determinate caratteristiche previste dalla norma.

Questa è la guida cmq per il risparmio energetico...
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=972de1004cb4440e8ce4adee74cdf8bd
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
quindi rientra in Ristrutt. edilizia ??
ti ho risposto ieri a riguardo...

Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al DM 37/2008 - ex legge 46/90) <--- questo punto lo chiedi alla ditta che ti fa il lavoro
  • Nuovo impianto, senza opere edilizie
  • Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere
  • interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione
  • Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
DM 37/2008 - ex legge 46/90: devi avere, in parole povere, la dichiarazione di conformità dell'impianto da parte del tuo idraulico dopo che ha effettuato i lavori.

Ti allego esempio dalla Gazzetta Ufficiale.
Ma il tuo idraulico lo deve sapere... se non è tecnologico hanno già dei moduli in carta chimica che completano in stampatello, ma non possono non saperlo.
 

Allegati

  • Gazzetta_ufficiale_dichiarazioneconformita.pdf
    334,1 KB · Visite: 38

dario22

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusate se rompo ancora (sulla ristrutturazione edilizia),
Poniamo il caso in cui un'abitazione sia co-intestata tra 2 persone (madre e figlio).
Tutti gli incartamenti burocratici vengono fatti a nome di entrambi.

Ai fini della detrazione del 50%, la FATTURA (una volta effettuato il lavoro)
può essere emessa a nome di 1 sola persona (ipotesi il figlio), o deve essere emessa a nome di entrambe ?
Mentre per il bonifico (se l'intestatario del conto è singolo) rileva i dati solo di uno dei 2
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Scusate se rompo ancora (sulla ristrutturazione edilizia),
Poniamo il caso in cui un'abitazione sia co-intestata tra 2 persone (madre e figlio).
Tutti gli incartamenti burocratici vengono fatti a nome di entrambi.

Ai fini della detrazione del 50%, la FATTURA (una volta effettuato il lavoro)
può essere emessa a nome di 1 sola persona (ipotesi il figlio), o deve essere emessa a nome di entrambe ?
Mentre per il bonifico (se l'intestatario del conto è singolo) rileva i dati solo di uno dei 2
Può essere emessa da uno solo: il figlio o la madre oppure anche da entrambi (naturalmente se è 30.000... la somma di entrambi deve fare sempre 30.000)
L'importante è che... chi fa fa il bonifico sia la stessa persona che poi va a detrarre... quindi se il conto corrente è cointestato che sia cmq fatto dalla persona che poi fa la detrazione.
 
Ultima modifica:

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nel caso prospettato, quello che prevale è l’indicazione risultante dalle fatture. Se la casa è in comproprietà, per lavori effettuati su parti esclusive di proprietà, è sufficiente emettere un unico bonifico dal conto corrente di uno dei comproprietari: ciò che rileva è la fattura. Per evitare possibili contestazioni, una soluzione potrebbe essere quella di indicare nel bonifico anche il codice fiscale dell’altro comproprietario.

La fattura intestata ai due comproprietari deve, però, contenere la diversa ripartizione della spesa tra madre e figlio (la suddivisione delle spese è quella che risulta dalle fatture che, se sono contestate ad entrambi, fanno presumere una suddivisione delle spese al 50%) anche se il bonifico è emesso da uno solo. In senso conforme la circolare delll’Agenzia delle Entrate n°15/E del 2005, la risoluzione n°353/E del 2008 (sia pure in tema di detrazione IRPEF del 36%), e la circolare n°20/E del 2011 che, in ordine al pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF, ammette la possibilità di fruire del beneficio anche per il contribuente che non risulti indicato né in fattura, né nelle quietanze dei relativi bonifici, a condizione, però, che nella fattura venga indicata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo a suo carico.
 

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