La legge regionale Lombardia n. 24/2006 precisa che non è possibile riscaldare locali NON abitabili.
E gli edifici costruiti prima del 2006 che hanno caloriferi in tali locali?
Vanno tolti?
Grazie
Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
Banca dati del Consiglio Regionale della Lombardia
Art. 24
(Impianti termici civili)
(omissis)
3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.(33)
33. Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 2 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.
E gli edifici costruiti prima del 2006 che hanno caloriferi in tali locali?
Vanno tolti?
Grazie
Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
Banca dati del Consiglio Regionale della Lombardia
Art. 24
(Impianti termici civili)
(omissis)
3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.(33)
33. Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 2 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.