Sergio Caruso

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Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio - Piano Casa
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.19 del 4 novembre 2009 è stata pubblicata la legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 che entra in vigore il 19 novembre 2009.

La legge regionale n. 49, nel dare attuazione all'intesa sottoscritta in data 1.4.2009 tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in sede di Conferenza Unificata, detta negli articoli da 1 a 8 una speciale disciplina derogatoria della strumentazione urbanistica comunale avente efficacia per 24 mesi (fino al 19 novembre 2011) mentre nell'articolo 9 introduce due modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), ovviamente non soggette a tale termine di validità, consistenti nella sostituzione dell'articolo 67 (contenente la definizione di superficie agibile e superficie accessoria ) nonché nello slittamento di 6 mesi del termine già previsto nell'art. 88, comma 1 della citata l.r. 16 al fine di concedere ai Comuni un ulteriore lasso di tempo (fino al 3 luglio 2010) per adeguare il proprio strumento urbanistico ai parametri urbanistico-edilizi definiti negli articoli da 67 a 83 della medesima legge.
Tale legge è volta a consentire due tipi di interventi edilizi:

di ampliamento di costruzioni esistenti al 30 giugno 2009 aventi volumetria non superiore a 1000 metri cubi a totale o prevalente destinazione residenziale (ivi comprese le costruzioni ad uso socio - assistenziale e socio - educativo), entro i limiti quantitativi stabiliti nell'articolo 3, comma 1, realizzabili in deroga alla disciplina urbanistico-edilizia vigente od operante in salvaguardia, ma salvo il rispetto delle distanze dagli edifici in caso di ampliamenti in senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive contenute nella normativa di livello puntuale dello strumento urbanistico comunale e dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui alla l.r. n. 22/2007 e al Dpr n. 59/2009
di demolizione-ricostruzione con incremento fino al 35% del volume esistente avente ad oggetto edifici definibili come incongrui (in base agli elementi indicati nell'articolo 2, comma 1, lett. c)) sia aventi destinazione residenziale (articolo 6), sia aventi destinazione d'uso diversa (articolo 7)
Relativamente agli interventi di ampliamento, si segnala che l'articolo 5:
nei commi 1 e 2, individua i casi e gli ambiti territoriali in cui è preclusa a priori la realizzazione di detti interventi
nel comma 3 per gli edifici ricadenti nei territorio dei Parchi diversi da quelli delle Cinque Terre, di Portofino, di Portovenere e di Montemarcello Magra fa rinvio alla disciplina degli ampliamenti stabilita nei relativi Piani dei Parchi sancendo peraltro la facoltà di ogni Ente Parco di rendere applicabili le speciali disposizioni sugli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 mediante assunzione di apposita deliberazione
nel comma 4 contempla la facoltà dei Comuni di individuare porzioni del proprio territorio in cui, per ragioni urbanistico-edilizie, paesistico-ambientali o culturali, non trovano applicazione le possibilità di ampliamento di che trattasi, facoltà esercitabile entro il perentorio termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (3 gennaio 2010) mediante assunzione di deliberazione consiliare soggetta ad esclusiva approvazione comunale
La realizzazione degli ampliamenti sopra menzionati è assoggettata dall'articolo 8 a presentazione di DIA obbligatoria a norma della l.r. n. 16/2008 e s.m., salvi gli ampliamenti relativi ad edifici rurali di valore testimoniale soggetti a permesso di costruire (comma 2), con l'avvertenza che la DIA potrà essere presentata decorso il sopramenzionato termine di 45 giorni (3 gennaio 2010) previsto nell'articolo 5, comma 4 per l'eventuale assunzione di deliberazioni comunali di esclusione dell'applicazione degli interventi in argomento.
Gli interventi di demolizione-ricostruzione con incremento volumetrico previsti negli articoli 6 e 7 configurano operazioni di sostituzione edilizia (come definita nell'articolo 14 della citata lr 16) e sono assentibili:
in caso di demolizione-ricostruzione in sito, anche se su diverso sedime, di edifici residenziali, mediante diretto permesso di costruire (articolo 8, comma 2)
in caso di demolizione – ricostruzione di edifici residenziali in altro sito, mediante ricorso a procedura di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e s.m., nel cui contesto possono essere approvate anche varianti alla strumentazione urbanistica comunale, relative non solo alle aree interessate dalla ricostruzione ma anche alla disciplina delle aree interessate dalla demolizione (in ogni caso con esclusione della possibilità di variazione del PTCP e dei Piani di Bacino), varianti da ricondurre nella competenza urbanistica della Provincia in quanto qualificate di esclusivo interesse locale (articolo 6, comma 3)
in caso di demolizione – ricostruzione di edifici a destinazione diversa da quella residenziale, mediante ricorso a procedura di Conferenza di Servizi (che potrà essere per interventi volti ad insediare attività produttive la Conferenza di cui all'art. 18 della l.r. n. 9/1999 e s.m., quella di cui agli articoli da 18 a 21 della l.r. n. 1/2007 per gli insediamenti commerciali, oppure la Conferenza di cui al citato articolo 59 della lr.n. 36/1997 e s.m.) nel cui contesto possono essere approvate anche varianti alla strumentazione urbanistica comunale, relative non solo alle aree interessate dalla ricostruzione ma anche la disciplina delle aree interessate dalla demolizione, varianti da ricondurre nella competenza urbanistica della Provincia in quanto qualificate di esclusivo interesse locale (articolo 7, comma 1)
Relativamente alla modifica alla lr. n. 16/2008 e s.

fonte:
http://www.regione.liguria.it
 

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