leolaz

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Potrebbe avere senso, se inserita in un incarico di mediazione fatto firmare all'acquirente, a parte, rispetto alla proposta d'acquisto.
Infatti secondo me è questo il fine dell'agente, non rimanere col classico cerino in mano in caso di ripensamento del promissario acquirente. Ciò a prescindere dalla sospensiva.
 

tommysack

Membro Attivo
Privato Cittadino
E' una clausola che non ha ne capo ne coda... se inserita nella proposta d'acquisto.

Potrebbe avere senso, se inserita in un incarico di mediazione fatto firmare all'acquirente, a parte, rispetto alla proposta d'acquisto.

Sì c'è un foglio intestato come proposta, ed uno come regole nel rapporto agenzia-cliente.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
La proposta irrevocabile non può essere revocata (altrimenti non sarebbe definita irrevocabile).
Art. 1329 c.c.Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto .
Quindi il problema non è la penale (che è inutile,in quanto le revoca non ha nessun valore) ,ma il fatto che se si sottoscrive una proposta irrevocabile ,fino alla scadenza dell’irrevocabilità il proponente ,anche se cambia idea,è comunque legato a quanto proposto.
Ovvero,se il venditore accetta e comunica l’avvenuta accettazione entro i termini previsti ,il venditore è tenuto a pagare le provvigioni,non una penale creativa.
Il proprietario accetta la proposta, ma dopo un mese l'acquirente (ancora nel periodo coperto dalla sospensiva) ottiene il diniego dalla banca.
L acquirente deve pagare la penale all agente?
No
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'acquirente ha firmato un mandato in esclusiva per un dato tempo con il quale si è impegnato a corrispondere una mediazione all'agenzia immobiliare per l'acquisto di un immobile con date caratteristiche. Nel caso di ripensamento durante il periodo di validità dell'incarico deve corrispondere - contrattualmente - una penale all'agenzia.

Si tratterebbe di un incarico in esclusiva predisposto per l'acquirente speculare all'incarico in esclusiva predisposto per il venditore (che può prevedere delle penali da pagare anche in alcuni casi di inadempimento non per questo legate alla conclusione dell'affare).

L'inadempimento - pur considerando vessatorie le clausole penali (e non è affatto detto che il giudice di merito le ritenga tali) - può determinare un'azione di tipo risarcitoria, quindi è importante leggere attentamente i contenuti di questo documento.

Generalmente gli incarichi di mediazione per l'acquirente sono stati introdotti per impedire che, in fase di contenzioso, in presenza di un incarico in esclusiva di vendita, l'acquirente rifiutatosi di pagare la mediazione, invochi la sussistenza dei caratteri propri della mediazione atipica.

Non mi era mai capitato di vedervi legata una penale...
 

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