Sirant

Membro Attivo
Professionista
In caso di compravendita di fondo agricolo, il diritto di prelazione in favore di eventuali confinanti coltivatori diretti (e assimilati) va osservato anche nel caso in cui il fondo venga ceduto a soggetto che effettuerebbe l'acquisto per rendere il detto fondo pertinenza della sua abitazione? (il fondo non supera i 5.000mq). Riformulo: prima di vendere al soggetto che ne farà pertinenza, bisogna notificare ai confinanti al fine di consentire l'eventuale esercizio della prelazione?
 

Sirant

Membro Attivo
Professionista
Si, se il confinante ha i requisiti necessari per il diritto di prelazione
Ma infatti ne sono convinto anch'io, ma allo studio notarile mi hanno detto il contrario, ecco perchè ho scritto il post. Purtroppo mi hanno anche fatto fissare la data (a brevissimo) e non ho tempo per provvedere. Fortunatamente, per quello che sembra (a occhio.... vaghe indagini) non ci sono confinanti coltivatori, per cui dovrei andare liscio..... Però che nervi!
 

Edilnet.it

Nuovo Iscritto
Professionista
Ai sensi della legislazione italiana, in caso di compravendita di un fondo agricolo, il diritto di prelazione in favore dei confinanti coltivatori diretti (e assimilati) deve essere rispettato, indipendentemente dalle intenzioni dell'acquirente e dall'uso che intende fare del fondo.

La prelazione consente ai confinanti coltivatori diretti di acquistare il fondo in vendita nelle stesse condizioni e al medesimo prezzo offerto da un potenziale acquirente esterno. L'obiettivo di tale diritto è favorire la continuità e la consolidazione delle attività agricole nei confini territoriali, prevenendo la frammentazione e la dispersione delle proprietà.

Pertanto, prima di vendere il fondo agricolo a un soggetto che intende renderlo pertinenza della sua abitazione, è necessario notificare ai confinanti la volontà di vendere e offrire loro la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. L'offerta di vendita deve essere effettuata nelle stesse condizioni e al medesimo prezzo pattuito con il potenziale acquirente che intende destinarlo a uso abitativo.

È importante consultare la legislazione e le norme locali per comprendere appieno le disposizioni specifiche relative alla prelazione dei confinanti nella giurisdizione in cui si trova il fondo agricolo. È consigliabile consultare un professionista del settore, come un avvocato specializzato in diritto agrario o un agente immobiliare per ottenere una consulenza personalizzata in base alla situazione specifica.
 

Sirant

Membro Attivo
Professionista
Sicuro che il Notaio non stesse parlando del CDU? Il limite dei 5000mq mi fa pensare a quello.
No. Sul punto c'è stata un'altra discussione. Io ritenevo di non doverlo produrre, mentre ho ricevuto dallo studio notarile indicazioni contrarie, pertanto, onde evitare problemi in sede di atto, ho provveduto a richiederne il rilascio (visto anche il costo relativamente esiguo della certificazione).
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
In caso di compravendita di fondo agricolo, il diritto di prelazione in favore di eventuali confinanti coltivatori diretti (e assimilati) va osservato anche nel caso in cui il fondo venga ceduto a soggetto che effettuerebbe l'acquisto per rendere il detto fondo pertinenza della sua abitazione?
Per me ha senso solo se l'acquirente è interessato a un immobile a uso civile abitazione e al terreno agricolo che ne è la sua pertinenza. In questi casi non vi è prelazione agraria ma solo per il terreno strettamente adibito a pertinenza (giardino), meglio ancora se recintato.
 

Sirant

Membro Attivo
Professionista
Per me ha senso solo se l'acquirente è interessato a un immobile a uso civile abitazione e al terreno agricolo che ne è la sua pertinenza. In questi casi non vi è prelazione agraria ma solo per il terreno strettamente adibito a pertinenza (giardino), meglio ancora se recintato.
Se in vendita fosse un immobile con la sua pertinenza (cioè il suo giardino) nulla quaestio: no alla prelazione. Ma qui si sta discutendo di altro, cioè Tizio che ha già un immobile per civile abitazione e va a comprare un fondo finitimo per farne pertinenza dell'abitazione. In questo caso è da valutare il fondo come unità immobiliare a sè stante prima che venga ad accorparsi all'immobile. Io penso che in questo caso la prelazione vada riconosciuta e quindi tutte le relative comunicazioni vadano effettuate.
Ovviamente, se ho scritto il post, chiedo confronto sul tema, non è che ho la pretesa che questa sia la verità assoluta.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Esiste una possibilità (ma non so se questo è il caso):
Se il piano regolatore* prevede che il terreno possa divenire edificabile (o meglio, diverso da agricolo) viene meno la prelazione.
Mi vien da pensare che se la casa dell'acquirente non è un fondo rustico, forse il PRG potrebbe già prevedere qualcosa in merito.

In alternativa alla vendita, si può optare per la permuta (anche in questo caso viene meno il diritto di prelazione)

*anche se non ancora approvato!!!!
 

Sirant

Membro Attivo
Professionista
Esiste una possibilità (ma non so se questo è il caso):
Se il piano regolatore* prevede che il terreno possa divenire edificabile (o meglio, diverso da agricolo) viene meno la prelazione.
Mi vien da pensare che se la casa dell'acquirente non è un fondo rustico, forse il PRG potrebbe già prevedere qualcosa in merito.

In alternativa alla vendita, si può optare per la permuta (anche in questo caso viene meno il diritto di prelazione)

*anche se non ancora approvato!!!!
Veramente molto interessante ciò che scrivi. Purtroppo non è questo il caso, il piano regolatore non prevede cambi di destinazione. Valida anche l'alternativa suggerita della permuta, ma anche qui non ci sarebbe nulla da permutare.
Grazie per l'apprezzato intervento.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto