Il 02/08/2022 è stato approvato in terza lettura, e pertanto in via definitiva, in Aula al Senato, il DDl Concorrenza 2021 che ripristina la compatibilità tra Agenti immobiliari e Mediatori Creditizi. Ora, per la sua entrata in vigore, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Riporto il testo ufficiale:
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli».
2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente:
«4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».
Senza entrare nel merito che ciò sia giusto o sbagliato, etico o corretto verso il consumatore vorrei evidenziare che ritengo assurdo che nel testo si sia parlato solo di Agenti Immobiliari e non di Mediatori. In questo modo abbiamo una differente incompatibilità nell'esercizio dell'attività tra Agenti immobiliari e gli altri Mediatori previsti dalla L 39/89 ovvero per i mediatori merceologici, mediatori in servizi vari e mandati a titolo oneroso.
Quindi ora abbiamo che per le 4 sezioni del registro di Agenti di Affari in Mediazione:
L'agenti immobiliare può esercitare mediazione creditizia;
L'agente con mandato a titolo oneroso non può esercitare mediazione creditizia;
L'agente merceologico non può esercitare mediazione creditizia;
L'agente in servizi vari non può esercitare mediazione creditizia;
E siccome ci si può iscrivere in più sezioni quale incompatibilità prevale?
Non potevano cambiare l'incompatibilità per tutti i mediatori?
Forse il motivo nasce dal fatto che questa modifica è stata fortemente richiesta dalla FIAIP che ha tutelato solo la categoria degli agenti immobiliari e non dei mediatori tutti.
O si tratta di una svista? Perchè poi un mediatore merceologico che per esempio media nel settore ittico o cerealicolo deve essere incompatibile con il settore creditizio?
Ricordo comunque che per esercitare sia l'attività di mediazione nel settore immobiliare che la mediazione creditizia bisogna avere tutti i requisiti, aver superato i vari esami previsti dalle rispettive normative.
Riporto il testo ufficiale:
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli».
2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente:
«4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».
Senza entrare nel merito che ciò sia giusto o sbagliato, etico o corretto verso il consumatore vorrei evidenziare che ritengo assurdo che nel testo si sia parlato solo di Agenti Immobiliari e non di Mediatori. In questo modo abbiamo una differente incompatibilità nell'esercizio dell'attività tra Agenti immobiliari e gli altri Mediatori previsti dalla L 39/89 ovvero per i mediatori merceologici, mediatori in servizi vari e mandati a titolo oneroso.
Quindi ora abbiamo che per le 4 sezioni del registro di Agenti di Affari in Mediazione:
L'agenti immobiliare può esercitare mediazione creditizia;
L'agente con mandato a titolo oneroso non può esercitare mediazione creditizia;
L'agente merceologico non può esercitare mediazione creditizia;
L'agente in servizi vari non può esercitare mediazione creditizia;
E siccome ci si può iscrivere in più sezioni quale incompatibilità prevale?
Non potevano cambiare l'incompatibilità per tutti i mediatori?
Forse il motivo nasce dal fatto che questa modifica è stata fortemente richiesta dalla FIAIP che ha tutelato solo la categoria degli agenti immobiliari e non dei mediatori tutti.
O si tratta di una svista? Perchè poi un mediatore merceologico che per esempio media nel settore ittico o cerealicolo deve essere incompatibile con il settore creditizio?
Ricordo comunque che per esercitare sia l'attività di mediazione nel settore immobiliare che la mediazione creditizia bisogna avere tutti i requisiti, aver superato i vari esami previsti dalle rispettive normative.